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Come adeguare lo statuto al Codice del Terzo Settore: guida pratica 2026

guida pratica

Illustrazione in creta: una grande lente d'ingrandimento inquadra un edificio, rivelando un orologio e un simbolo di percentuale, con uno scudo e un segno di spunta

title: "Come adeguare lo statuto al Codice del Terzo Settore: guida pratica 2026" seoTitle: "Adeguamento dello statuto al CTS: guida 2026" seoDescription: "Come adeguare lo statuto al Codice del Terzo Settore nel 2026. Clausole obbligatorie art. 21, devoluzione, quorum. Dott. Ghidoni, commercialista Brescia." subtitle: "guida pratica" category: "Statuto ETS" datePublished: "2026-04-01" dateModified: "2026-04-01" coverImage: "/images/blog/adeguamento-statuto-cts-guida-2026/cover-adeguamento-statuto-cts.webp" coverAlt: "Illustrazione in creta: una grande lente d'ingrandimento inquadra un edificio, rivelando un orologio e un simbolo di percentuale, con uno scudo e un segno di spunta" related: ["fiscalita-ets-2026-guida-completa", "iscrizione-runts-2026-guida", "forma-giuridica-ets-odv-aps-fondazione-impresa-sociale"] fonti: "D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 — Codice del Terzo Settore (artt. 4, 5, 6, 8, 9, 12, 21, 30, 91)" faq:

  • question: "Quali sono le clausole inderogabili che lo statuto ETS deve contenere?" answer: "L’art. 21 del CTS elenca circa 12 clausole inderogabili: denominazione con sigla ETS, assenza scopo di lucro, finalità civiche e solidaristiche, attività di interesse generale ex art. 5, sede legale, patrimonio iniziale (fondazioni), norme su ordinamento e amministrazione, diritti e obblighi associati, criteri ammissione, nomina organi sociali, clausola devoluzione patrimonio, divieto distribuzione utili."
  • question: "Cosa deve contenere obbligatoriamente lo statuto di un ETS?" answer: "Oltre alle clausole dell’art. 21, lo statuto deve essere coerente con gli artt. 4 (finalità non lucrative), 5 (attività di interesse generale), 8 (patrimonio e divieto distribuzione) e 9 (devoluzione). Per OdV e APS servono clausole aggiuntive previste dagli artt. 32-36 del CTS."
  • question: "Lo statuto ETS deve prevedere la clausola di devoluzione del patrimonio?" answer: "Sì, è obbligatoria per tutti gli ETS. L’art. 9 CTS prevede che il patrimonio residuo sia devoluto ad altri ETS, previo parere dell’Ufficio RUNTS. Dopo l’abrogazione della Fondazione Italia Sociale (L. 109/2024), lo statuto deve indicare specificamente gli ETS destinatari o il criterio di scelta."
  • question: "Lo statuto deve indicare le attività di interesse generale (art. 5 CTS)? Quali e quante?" answer: "Sì, lo statuto deve indicare le specifiche attività di interesse generale svolte dall’ente. Il Ministero del Lavoro (note 3650/2019 e 4477/2020) vieta di inserire tutte le 26 lettere dell’art. 5: vanno indicate solo quelle coerenti con lo scopo effettivo. Nella pratica, 3-5 attività è il range più sicuro."
  • question: "Cosa succede se lo statuto non è adeguato al CTS e ci si iscrive al RUNTS?" answer: "L’Ufficio RUNTS verifica la conformità dello statuto. Se rileva carenze, concede 60 giorni per integrare. Se l’ente non provvede, la domanda viene rigettata. Senza iscrizione, l’ente perde la qualifica ETS, tutte le agevolazioni fiscali e rischia sanzioni da 1.000 a 10.000 euro (art. 91 CTS)."

Se il tuo ente vuole iscriversi al RUNTS — o è già iscritto — lo statuto deve essere conforme al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). Non è un adempimento formale: uno statuto non adeguato comporta il rigetto della domanda di iscrizione, con la perdita di tutte le agevolazioni fiscali dal 2026. Nella mia attività con gli ETS bresciani, ho verificato che circa il 30% degli statuti presentati al RUNTS conteneva almeno una clausola mancante o non conforme.

In questa guida trovi l’elenco completo delle clausole obbligatorie, la procedura di adeguamento con i quorum aggiornati al 2026 e le istruzioni per il deposito. Tutto verificato sulla Circolare 1/E del 19 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate e sulle note del Ministero del Lavoro. Se stai valutando una consulenza Codice Terzo Settore a Brescia, questo è il punto di partenza.

Clausole obbligatorie dello statuto ETS: la checklist dell’art. 21 CTS

L’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 elenca i contenuti che l’atto costitutivo e lo statuto devono obbligatoriamente prevedere. Queste clausole sono inderogabili: non possono essere omesse, pena il rigetto della domanda RUNTS. Di seguito la checklist completa, integrata con le disposizioni degli artt. 4, 5, 8 e 9 del CTS.

| Clausola | Rif. normativo | Tipo | |---|---|---| | Denominazione con indicazione ETS | Art. 12, co. 1 | Inderogabile | | Assenza di scopo di lucro | Art. 8 | Inderogabile | | Finalità civiche, solidaristiche, utilità sociale | Art. 4 | Inderogabile | | Attività di interesse generale (art. 5) | Art. 5 + 21, co. 1 | Inderogabile | | Sede legale | Art. 21, co. 1 | Inderogabile | | Patrimonio iniziale (se fondazione) | Art. 21, co. 1 | Inderogabile | | Norme su ordinamento e amministrazione | Art. 21, co. 1 | Inderogabile | | Diritti e obblighi degli associati | Art. 21, co. 1 | Inderogabile | | Requisiti ammissione nuovi associati | Art. 21, co. 1 | Inderogabile | | Nomina organi sociali obbligatori | Art. 21, co. 1 | Inderogabile | | Clausola di devoluzione patrimonio | Art. 9 + 21, co. 1 | Inderogabile | | Divieto distribuzione utili (anche indiretta) | Art. 8, co. 2-3 | Inderogabile | | Organo di controllo (se soglie superate) | Art. 30 | Condizionata | | Attività diverse (art. 6) | Art. 6 | Facoltativa | | Clausole su volontariato | Art. 17-18 | Facoltativa (obblig. OdV) |

Clausole inderogabili vs. facoltative: come distinguerle

Le clausole inderogabili sono quelle che il CTS impone a tutti gli ETS senza eccezione. Lo statuto non può derogarle nemmeno all’unanimità dell’assemblea. Le clausole facoltative, invece, sono disposizioni che il CTS prevede come default ma che l’ente può modificare o escludere con specifica previsione statutaria. Ad esempio, la possibilità di svolgere attività diverse (art. 6 CTS) è facoltativa: lo statuto può prevederla o meno. Ma se la prevede, deve rispettare i criteri di secondarietà e strumentalità del D.M. 107/2021.

Un errore frequente: molti statuti adeguati nel 2019-2020 durante la finestra semplificata contengono le clausole essenziali ma omettono il divieto di distribuzione indiretta degli utili (art. 8, comma 3, lettere a-e). L’Ufficio RUNTS lo contesta sistematicamente.

La clausola di devoluzione del patrimonio: obbligatoria per tutti

L’art. 9 del CTS stabilisce che, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell’ETS deve essere devoluto — previo parere positivo dell’Ufficio RUNTS — ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie.

Attenzione alla Fondazione Italia Sociale: la L. 109/2024 ha abrogato l’art. 10 della L. 106/2016, sopprimendo la Fondazione Italia Sociale. Se il tuo statuto prevede ancora la devoluzione residuale alla Fondazione Italia Sociale, è tecnicamente non conforme. Lo statuto deve indicare come destinatari “altri ETS con finalità analoghe” o prevedere che sia l’organo sociale a individuarli.

Nota per le ONLUS in transizione: il Ministero del Lavoro (nota n. 6710/2024) ha chiarito che la qualifica ONLUS ha natura fiscale, mentre quella di ETS ha natura civilistica. Le ONLUS che si iscrivono al RUNTS non possono essere destinatarie della devoluzione patrimoniale di altri ETS, a meno che non completino esse stesse l’iscrizione.

Attività di interesse generale (art. 5): quante e quali inserire nello statuto

Lo statuto deve indicare espressamente le attività di interesse generale che l’ente svolge. L’art. 5, comma 1, del CTS ne elenca 26 (lettere a-z). Ma il Ministero del Lavoro, con le note n. 3650/2019 e n. 4477/2020, ha chiarito un punto fondamentale: non è possibile inserirle tutte.

La regola pratica: vanno indicate solo le attività “più congrue rispetto agli scopi statutari e al campo di azione dell’ente”. Inserire tutte le 26 lettere elude l’obbligo di trasparenza verso i terzi e può comportare il rigetto della domanda RUNTS.

Nella pratica, il range più sicuro è 3-5 attività coerenti con lo scopo effettivo dell’ente. Non è necessario riprodurre la formulazione letterale dell’art. 5: la Massima n. 6 della Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano conferma che è sufficiente una formula concettualmente riconducibile al testo normativo.

Un consiglio operativo per l’adeguamento statuto CTS in Lombardia: se l’ente svolge anche attività diverse (art. 6 CTS), è opportuno prevederle esplicitamente nello statuto, specificando che sono secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale. Questo evita contestazioni dell’Ufficio RUNTS sui criteri del D.M. 107/2021.

Quorum, procedura e deposito: come adeguare lo statuto nel 2026

Il quorum nel 2026: finestra semplificata scaduta

Tra il 2019 e il 31 maggio 2022 (ultima proroga con D.L. 73/2021, convertito dalla L. 106/2021), le associazioni potevano adeguare lo statuto con i quorum dell’assemblea ordinaria. Questa finestra semplificata è definitivamente chiusa.

Nel 2026, per modificare lo statuto serve l’assemblea straordinaria con i quorum dell’art. 21 del Codice Civile: presenza di almeno tre quarti degli associati e voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tuttavia, se lo statuto vigente prevede quorum diversi (più bassi), si applicano quelli statutari. Verificare sempre lo statuto attuale prima di convocare l’assemblea.

La procedura passo per passo

  • Analisi dello statuto vigente: verificare quali clausole mancano o non sono conformi al CTS, confrontando con la checklist dell’art. 21.

  • Redazione del nuovo testo: preparare la bozza con le modifiche necessarie. Per le associazioni riconosciute e le fondazioni è necessario l’intervento del notaio.

  • Convocazione dell’assemblea straordinaria: rispettare i termini di convocazione previsti dallo statuto vigente (di norma 8-15 giorni).

  • Delibera assembleare: approvazione con i quorum richiesti. Redigere verbale firmato da presidente e segretario.

  • Registrazione presso l’Agenzia delle Entrate: entro 20 giorni dalla delibera, con 3 copie del nuovo statuto, 3 copie del verbale e Modello 69. L’invio può avvenire anche via PEC.

  • Deposito sulla piattaforma RUNTS: caricare il nuovo statuto aggiornato. Se l’ente è già iscritto, la comunicazione di variazione è obbligatoria entro 30 giorni dalla modifica.

Statuti adeguati nel 2019: sono ancora validi?

Molti enti hanno adeguato lo statuto durante la finestra semplificata 2019-2022. Questi statuti sono validi, ma vanno verificati alla luce delle novità successive: la L. 104/2024 ha modificato le soglie per l’organo di controllo, la L. 109/2024 ha soppresso la Fondazione Italia Sociale (impatto sulla clausola di devoluzione), e la Circolare 1/E del 2026 ha chiarito aspetti interpretativi che potrebbero richiedere aggiustamenti. Il mio consiglio: prima di presentare domanda al RUNTS, far verificare lo statuto da un professionista specializzato, anche se è stato adeguato anni fa.

Cosa succede se lo statuto non è adeguato e ci si iscrive al RUNTS

L’Ufficio RUNTS esegue un controllo formale e sostanziale sulla documentazione presentata. Se lo statuto non è conforme al CTS, l’iter prevede due fasi.

Fase 1 — Richiesta di integrazione: l’Ufficio comunica le carenze e concede 60 giorni per integrare, rettificare o completare la documentazione. In questa fase è ancora possibile convocare l’assemblea, approvare le modifiche e depositare il nuovo statuto.

Fase 2 — Rigetto: se l’ente non provvede entro i 60 giorni, la domanda viene rigettata con provvedimento motivato. Le conseguenze sono immediate: l’ente non può qualificarsi come ETS, non può usare la sigla “ETS” (pena sanzione da 1.000 a 10.000 euro ex art. 91 CTS), perde tutte le agevolazioni fiscali del Codice del Terzo Settore e non può accedere al 5 per mille.

Se il tuo ente è un’ex ONLUS che non si è ancora iscritta al RUNTS, il tema dell’adeguamento statuto CTS è ancora più urgente: la scadenza del 31 marzo 2026 è già passata, ma per chi ha presentato domanda in tempo l’istruttoria è in corso. Approfondisci nella guida “ONLUS e RUNTS: tutto quello che devi fare entro il 31 marzo 2026”.

Domande frequenti su Statuto ETS

Quali sono le clausole inderogabili che lo statuto ETS deve contenere?

L’art. 21 del CTS elenca circa 12 clausole inderogabili: denominazione con sigla ETS, assenza scopo di lucro, finalità civiche e solidaristiche, attività di interesse generale ex art. 5, sede legale, patrimonio iniziale (fondazioni), norme su ordinamento e amministrazione, diritti e obblighi associati, criteri ammissione, nomina organi sociali, clausola devoluzione patrimonio, divieto distribuzione utili.

Cosa deve contenere obbligatoriamente lo statuto di un ETS?

Oltre alle clausole dell’art. 21, lo statuto deve essere coerente con gli artt. 4 (finalità non lucrative), 5 (attività di interesse generale), 8 (patrimonio e divieto distribuzione) e 9 (devoluzione). Per OdV e APS servono clausole aggiuntive previste dagli artt. 32-36 del CTS.

Lo statuto ETS deve prevedere la clausola di devoluzione del patrimonio?

Sì, è obbligatoria per tutti gli ETS. L’art. 9 CTS prevede che il patrimonio residuo sia devoluto ad altri ETS, previo parere dell’Ufficio RUNTS. Dopo l’abrogazione della Fondazione Italia Sociale (L. 109/2024), lo statuto deve indicare specificamente gli ETS destinatari o il criterio di scelta.

Lo statuto deve indicare le attività di interesse generale (art. 5 CTS)? Quali e quante?

Sì, lo statuto deve indicare le specifiche attività di interesse generale svolte dall’ente. Il Ministero del Lavoro (note 3650/2019 e 4477/2020) vieta di inserire tutte le 26 lettere dell’art. 5: vanno indicate solo quelle coerenti con lo scopo effettivo. Nella pratica, 3-5 attività è il range più sicuro.

Cosa succede se lo statuto non è adeguato al CTS e ci si iscrive al RUNTS?

L’Ufficio RUNTS verifica la conformità dello statuto. Se rileva carenze, concede 60 giorni per integrare. Se l’ente non provvede, la domanda viene rigettata. Senza iscrizione, l’ente perde la qualifica ETS, tutte le agevolazioni fiscali e rischia sanzioni da 1.000 a 10.000 euro (art. 91 CTS).

Fonti e riferimenti normativi

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 — Codice del Terzo Settore (artt. 4, 5, 6, 8, 9, 12, 21, 30, 91)

Dott. Paolo GhidoniDottore Commercialista e Revisore LegaleSpecializzato in Enti del Terzo SettoreProfessional Partner Il Sole 24 OreBrescia

Assisto associazioni, fondazioni, ODV e APS con studio a Brescia. Come lavoro e come si costruisce il preventivo: costi della consulenza.

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