Statuto ETS

April 01, 2026

Adeguamento Statuto CTS

guida pratica 2026

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Clausole obbligatorie dello statuto ETS: checklist art. 21 CTS

Se il tuo ente vuole iscriversi al RUNTS — o è già iscritto — lo statuto deve essere conforme al Codice del Terzo Settore. Uno statuto non adeguato comporta il rigetto della domanda con perdita di tutte le agevolazioni. Circa il 30% degli statuti presentati al RUNTS contiene almeno una clausola mancante. L'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 elenca i contenuti obbligatori inderogabili.

Le clausole inderogabili includono: denominazione con indicazione ETS, assenza di scopo di lucro, finalità civiche e solidaristiche, attività di interesse generale (art. 5), sede legale, norme su ordinamento e amministrazione, diritti e obblighi degli associati, criteri di ammissione, nomina organi sociali, clausola di devoluzione del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili (anche indiretta).

Devoluzione patrimonio e attività art. 5

L'art. 9 del CTS stabilisce che in caso di scioglimento il patrimonio va devoluto ad altri ETS. La L. 109/2024 ha soppresso la Fondazione Italia Sociale: se lo statuto la prevede ancora come destinataria, è non conforme. Lo statuto deve indicare le specifiche attività di interesse generale svolte, ma non tutte le 26 lettere dell'art. 5: il range sicuro è 3-5 attività coerenti.

Quorum e procedura di adeguamento nel 2026

La finestra semplificata con quorum ordinari è chiusa dal 2022. Nel 2026 serve l'assemblea straordinaria con presenza di almeno tre quarti degli associati e voto favorevole della maggioranza. La procedura: analisi dello statuto vigente, redazione nuovo testo, convocazione assemblea, delibera, registrazione all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni, e deposito sulla piattaforma RUNTS.

Statuti del 2019 e conseguenze della non conformità

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Una piccola APS che svolge corsi in prevalenza con enti del territorio, che non poteva associare in quanto scuole o RSA; dal 2026 potrà adottare l’art. 86 rientrando nel regime forfettario per quanto riguarda l’Iva e le imposte. Nel 2025 per questi corsi essendo commerciali in quanto rivolti ai non soci, doveva emettere fattura con Iva al 22%. Inoltre, dal 2026, qualora l’attività venisse svolta in equilibrio economico (ricavi non superiori ai costi, compresi quelli indiretti), potrà essere decommercializzata ai sensi dell’art. 79 del CTS.

Qualificazione fiscale dell’ETS: commerciale o non commerciale?

Gli statuti adeguati durante la finestra 2019-2022 sono validi ma vanno verificati alla luce delle novità: L. 104/2024 sulle soglie organo di controllo, L. 109/2024 sulla Fondazione Italia Sociale, e chiarimenti della Circolare 1/E del 2026. Consiglio di far verificare lo statuto anche se è stato adeguato anni fa, prima di presentare domanda al RUNTS.

Donazioni e detrazioni: l’art. 83 CTS ERA GIA’ IN VIGORE

Richiamando le regole riferite alle detrazioni fiscali, in caso di donazioni ed erogazioni liberali, disciplinate dall’art. 83 del CTS, le persone fisiche possono detrarre dall’IRPEF il 30% delle erogazioni liberali fino a 30.000 euro annui — percentuale che sale al 35% per le donazioni alle OdV. In alternativa, sia persone fisiche che enti e società possono dedurre dal reddito nel limite del 10% del reddito complessivo netto, senza tetto massimo assoluto. Detrazione e deduzione non sono cumulabili tra loro.

Queste agevolazioni si applicano solo alle erogazioni a favore di ETS iscritti al RUNTS — un motivo in più per completare l’iscrizione il prima possibile.

Se lo statuto non è conforme, l'Ufficio RUNTS concede 60 giorni per integrare. Se l'ente non provvede, la domanda viene rigettata. Le conseguenze: l'ente non può qualificarsi come ETS, non può usare la sigla ETS (sanzione da 1.000 a 10.000 euro), perde tutte le agevolazioni fiscali del Codice del Terzo Settore e non può accedere al 5 per mille.

La fine delle ONLUS e la transizione al RUNTS

Dal 1° gennaio 2026 la qualifica di ONLUS è definitivamente abrogata (art. 102, comma 2, CTS) e l’Anagrafe delle ONLUS ha cessato di esistere al 31 dicembre 2025. Le ONLUS che non si sono iscritte al RUNTS entro il 31 marzo 2026 perdono tutte le agevolazioni fiscali e il 5 per mille. Questo tema è approfondito nell’articolo dedicato “ONLUS e RUNTS: tutto quello che devi fare entro il 31 marzo 2026”.

Cosa non cambia (ancora): l’IVA rinviata al 2036

Un punto che genera confusione: il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni degli enti associativi, che doveva partire dal 2026, è stato rinviato al 1° gennaio 2036 dal D.Lgs. 186/2025. Questo significa che per l’IVA continuano ad applicarsi le regole vigenti — art. 4, commi 4 e seguenti, del D.P.R. 633/1972. La novità riguarda solo gli ETS in regime art. 86, ossia ODV e APS, che in caso di prestazioni di natura commerciale non addebitano più l’IVA in rivalsa, in quanto possono aderire ai regimi forfettari anche ai fini IVA, con i limiti sopra visti.

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