Bilancio ETS
April 01, 2026
Bilancio ETS 2026
cassa vs competenza, DM 39/2020


BLOG DETAILS
Rendiconto per cassa o bilancio per competenza: quale regime
Entro il 30 giugno 2026 ogni ETS iscritto al RUNTS deve depositare il bilancio dell'esercizio 2025. Un bilancio errato o in ritardo può costare la cancellazione dal Registro. La scelta tra cassa e competenza dipende dalle soglie dimensionali: micro-ETS sotto 60.000 euro usano il Modello E (cassa aggregata), ETS piccoli senza personalità giuridica sotto 300.000 euro usano il Modello D (cassa), ETS ordinari sopra 300.000 euro o con personalità giuridica usano i Modelli A+B+C (competenza).
Attenzione alla soglia originaria di 220.000 euro: la L. 104/2024 l'ha innalzata a 300.000 euro, ma solo per gli ETS privi di personalità giuridica. Se il tuo ente ha ottenuto la personalità giuridica tramite iscrizione al RUNTS, il bilancio per competenza è sempre obbligatorio, anche con entrate di 50.000 euro.
I quattro modelli del DM 39/2020
Modello A: stato patrimoniale con attività, passività e patrimonio netto. Modello B: rendiconto gestionale con proventi e oneri suddivisi in 5 aree. Modello C: relazione di missione che illustra attività svolte, risultati e criteri di valutazione. Modello D: rendiconto per cassa per gli ETS sotto soglia. Il nuovo Modello E consente la cassa in forma aggregata per micro-ETS sotto 60.000 euro.
Novità 2026: Modello E e OIC 35
Il DM 18 febbraio 2026 introduce il Modello E destinato agli ETS con entrate non superiori a 60.000 euro. Gli ETS che redigono il bilancio per competenza devono applicare il principio contabile OIC 35. Per chi lo adotta per la prima volta, è possibile non presentare il bilancio comparativo dell'esercizio precedente e applicare il principio in modo prospettico.
Relazione di missione, bilancio sociale e deposito RUNTS
Una piccola APS che svolge corsi in prevalenza con enti del territorio, che non poteva associare in quanto scuole o RSA; dal 2026 potrà adottare l’art. 86 rientrando nel regime forfettario per quanto riguarda l’Iva e le imposte. Nel 2025 per questi corsi essendo commerciali in quanto rivolti ai non soci, doveva emettere fattura con Iva al 22%. Inoltre, dal 2026, qualora l’attività venisse svolta in equilibrio economico (ricavi non superiori ai costi, compresi quelli indiretti), potrà essere decommercializzata ai sensi dell’art. 79 del CTS.
Qualificazione fiscale dell’ETS: commerciale o non commerciale?
La relazione di missione è obbligatoria per tutti gli ETS in competenza. Il bilancio sociale è obbligatorio per gli ETS con entrate superiori a 1.000.000 di euro, secondo le Linee guida del DM 4 luglio 2019. Il mancato deposito per due anni consecutivi può portare alla cancellazione dal Registro.
Donazioni e detrazioni: l’art. 83 CTS ERA GIA’ IN VIGORE
Richiamando le regole riferite alle detrazioni fiscali, in caso di donazioni ed erogazioni liberali, disciplinate dall’art. 83 del CTS, le persone fisiche possono detrarre dall’IRPEF il 30% delle erogazioni liberali fino a 30.000 euro annui — percentuale che sale al 35% per le donazioni alle OdV. In alternativa, sia persone fisiche che enti e società possono dedurre dal reddito nel limite del 10% del reddito complessivo netto, senza tetto massimo assoluto. Detrazione e deduzione non sono cumulabili tra loro.
Queste agevolazioni si applicano solo alle erogazioni a favore di ETS iscritti al RUNTS — un motivo in più per completare l’iscrizione il prima possibile.
Il deposito avviene sul portale RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (30 giugno 2026 per esercizio solare). I passaggi: accesso con SPID, selezione deposito bilancio, compilazione totale entrate, upload dei file in PDF/A, e allegare il verbale di approvazione assembleare. Vanno depositati anche i rendiconti delle raccolte fondi occasionali e il bilancio sociale se dovuto.
La fine delle ONLUS e la transizione al RUNTS
Dal 1° gennaio 2026 la qualifica di ONLUS è definitivamente abrogata (art. 102, comma 2, CTS) e l’Anagrafe delle ONLUS ha cessato di esistere al 31 dicembre 2025. Le ONLUS che non si sono iscritte al RUNTS entro il 31 marzo 2026 perdono tutte le agevolazioni fiscali e il 5 per mille. Questo tema è approfondito nell’articolo dedicato “ONLUS e RUNTS: tutto quello che devi fare entro il 31 marzo 2026”.
Cosa non cambia (ancora): l’IVA rinviata al 2036
Un punto che genera confusione: il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni degli enti associativi, che doveva partire dal 2026, è stato rinviato al 1° gennaio 2036 dal D.Lgs. 186/2025. Questo significa che per l’IVA continuano ad applicarsi le regole vigenti — art. 4, commi 4 e seguenti, del D.P.R. 633/1972. La novità riguarda solo gli ETS in regime art. 86, ossia ODV e APS, che in caso di prestazioni di natura commerciale non addebitano più l’IVA in rivalsa, in quanto possono aderire ai regimi forfettari anche ai fini IVA, con i limiti sopra visti.


