Fiscalità ETS
March 23, 2026
Fiscalità ETS 2026
guida completa alla riforma


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Le tre novità fondamentali dal 1° gennaio 2026
Dal 1° gennaio 2026 il Titolo X del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) è pienamente operativo. Per gli enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, questo significa un cambio radicale delle regole fiscali: nuovi criteri di commercialità, due regimi forfettari opzionali, l'abrogazione definitiva della qualifica ONLUS e un sistema di detrazioni e deduzioni che premia chi dona agli ETS. La comfort letter della DG Competition, ricevuta dal Ministero del Lavoro nel marzo 2025, ha riconosciuto la compatibilità delle disposizioni fiscali con le norme sugli aiuti di Stato. Il legislatore ha quindi fissato la decorrenza al periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2025.
Le tre novità sono: i criteri di non commercialità delle attività di interesse generale (art. 79, commi 2 e 2-bis), i regimi forfettari opzionali (artt. 80 e 86 CTS) e la qualificazione fiscale dell'ETS come ente commerciale o non commerciale (art. 79, comma 5). La Circolare 1/E del 19 febbraio 2026 dell'Agenzia delle Entrate è il documento ufficiale che chiarisce come applicare le nuove regole.
Il test di non commercialità: art. 79 CTS
Per ogni attività di interesse generale (art. 5 CTS), l'ETS deve verificare se i corrispettivi ricevuti — compresi gli apporti delle pubbliche amministrazioni — superano i costi effettivi. Se non li superano, l'attività è non commerciale ai fini IRES. La Circolare 1/E chiarisce che per 'costi effettivi' si intendono tutti i costi diretti e indiretti imputabili all'attività. La tolleranza del 6% consente che l'attività resti non commerciale anche se i ricavi superano i costi entro tale margine, per tre periodi d'imposta consecutivi.
I due regimi forfettari: art. 80 e art. 86 CTS
L'art. 80 si applica a tutti gli ETS non commerciali con coefficienti di redditività dal 5% al 17%. L'art. 86 è riservato a OdV e APS con ricavi fino a 85.000 euro, con coefficiente dell'1% per le OdV e del 3% per le APS. Chi opta per l'art. 86 è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili, dalla certificazione dei corrispettivi e dall'addebito dell'IVA in rivalsa
Dalla mia esperienza
L’art. 79, comma 5, introduce un criterio di “bilanciamento” per determinare se l’ETS è commerciale o non commerciale. La regola: se i proventi da attività commerciali superano le entrate non commerciali, l’ente diventa commerciale. Tra le entrate non commerciali rientrano (art. 79, comma 5-bis): contributi non corrispettivi, sovvenzioni, liberalità, quote associative, proventi da attività considerate non commerciali ai sensi del CTS e il valore normale di cessioni o prestazioni gratuite. I proventi da sponsorizzazioni, pur essendo commerciali e imponibili, non rilevano nel bilanciamento per espressa previsione normativa — un punto chiarito dalla Circolare 1/E al paragrafo 2.3.2. In via transitoria, per i primi due periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2025, il mutamento di qualifica opera dal periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene, anziché dallo stesso periodo (art. 79, comma 5-ter).
Le ONLUS che non si sono iscritte al RUNTS entro il 31 marzo 2026 perdono tutte le agevolazioni fiscali e il 5 per mille. Un punto che genera confusione: il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni degli enti associativi è stato rinviato al 1° gennaio 2036 dal D.Lgs. 186/2025. Per l'IVA continuano ad applicarsi le regole vigenti.
FAQ sulla fiscalità ETS 2026
Dal 1° gennaio 2026 si applica il Titolo X del CTS: nuovi criteri di non commercialità (art. 79), due regimi forfettari opzionali (artt. 80 e 86) e un sistema di detrazioni/deduzioni per chi dona (art. 83). L'ETS è non commerciale se le entrate non commerciali prevalgono sui ricavi da attività commerciali. La L. 398/91 è abrogata per gli ETS iscritti al RUNTS. Le OdV e APS con ricavi fino a 85.000 euro possono optare per il regime art. 86 CTS. Dott. Paolo Ghidoni, Commercialista e Revisore Legale specializzato in Enti del Terzo Settore, Brescia.
