Fiscalità ETS

March 23, 2026

Fiscalità ETS 2026

guida completa alla riforma

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Le tre novità fondamentali dal 1° gennaio 2026

Dal 1° gennaio 2026 il Titolo X del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) è pienamente operativo. Per gli enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, questo significa un cambio radicale delle regole fiscali: nuovi criteri di commercialità, due regimi forfettari opzionali, l'abrogazione definitiva della qualifica ONLUS e un sistema di detrazioni e deduzioni che premia chi dona agli ETS. La comfort letter della DG Competition, ricevuta dal Ministero del Lavoro nel marzo 2025, ha riconosciuto la compatibilità delle disposizioni fiscali con le norme sugli aiuti di Stato. Il legislatore ha quindi fissato la decorrenza al periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2025.

Le tre novità sono: i criteri di non commercialità delle attività di interesse generale (art. 79, commi 2 e 2-bis), i regimi forfettari opzionali (artt. 80 e 86 CTS) e la qualificazione fiscale dell'ETS come ente commerciale o non commerciale (art. 79, comma 5). La Circolare 1/E del 19 febbraio 2026 dell'Agenzia delle Entrate è il documento ufficiale che chiarisce come applicare le nuove regole.

Il test di non commercialità: art. 79 CTS

Per ogni attività di interesse generale (art. 5 CTS), l'ETS deve verificare se i corrispettivi ricevuti — compresi gli apporti delle pubbliche amministrazioni — superano i costi effettivi. Se non li superano, l'attività è non commerciale ai fini IRES. La Circolare 1/E chiarisce che per 'costi effettivi' si intendono tutti i costi diretti e indiretti imputabili all'attività. La tolleranza del 6% consente che l'attività resti non commerciale anche se i ricavi superano i costi entro tale margine, per tre periodi d'imposta consecutivi.

I due regimi forfettari: art. 80 e art. 86 CTS

L'art. 80 si applica a tutti gli ETS non commerciali con coefficienti di redditività dal 5% al 17%. L'art. 86 è riservato a OdV e APS con ricavi fino a 85.000 euro, con coefficiente dell'1% per le OdV e del 3% per le APS. Chi opta per l'art. 86 è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili, dalla certificazione dei corrispettivi e dall'addebito dell'IVA in rivalsa

Dalla mia esperienza

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Una piccola APS che svolge corsi in prevalenza con enti del territorio, che non poteva associare in quanto scuole o RSA; dal 2026 potrà adottare l’art. 86 rientrando nel regime forfettario per quanto riguarda l’Iva e le imposte. Nel 2025 per questi corsi essendo commerciali in quanto rivolti ai non soci, doveva emettere fattura con Iva al 22%. Inoltre, dal 2026, qualora l’attività venisse svolta in equilibrio economico (ricavi non superiori ai costi, compresi quelli indiretti), potrà essere decommercializzata ai sensi dell’art. 79 del CTS.

Qualificazione fiscale dell’ETS: commerciale o non commerciale?

L’art. 79, comma 5, introduce un criterio di “bilanciamento” per determinare se l’ETS è commerciale o non commerciale. La regola: se i proventi da attività commerciali superano le entrate non commerciali, l’ente diventa commerciale. Tra le entrate non commerciali rientrano (art. 79, comma 5-bis): contributi non corrispettivi, sovvenzioni, liberalità, quote associative, proventi da attività considerate non commerciali ai sensi del CTS e il valore normale di cessioni o prestazioni gratuite. I proventi da sponsorizzazioni, pur essendo commerciali e imponibili, non rilevano nel bilanciamento per espressa previsione normativa — un punto chiarito dalla Circolare 1/E al paragrafo 2.3.2. In via transitoria, per i primi due periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2025, il mutamento di qualifica opera dal periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene, anziché dallo stesso periodo (art. 79, comma 5-ter).

Donazioni e detrazioni: l’art. 83 CTS ERA GIA’ IN VIGORE

Richiamando le regole riferite alle detrazioni fiscali, in caso di donazioni ed erogazioni liberali, disciplinate dall’art. 83 del CTS, le persone fisiche possono detrarre dall’IRPEF il 30% delle erogazioni liberali fino a 30.000 euro annui — percentuale che sale al 35% per le donazioni alle OdV. In alternativa, sia persone fisiche che enti e società possono dedurre dal reddito nel limite del 10% del reddito complessivo netto, senza tetto massimo assoluto. Detrazione e deduzione non sono cumulabili tra loro.

Queste agevolazioni si applicano solo alle erogazioni a favore di ETS iscritti al RUNTS — un motivo in più per completare l’iscrizione il prima possibile.

Le ONLUS che non si sono iscritte al RUNTS entro il 31 marzo 2026 perdono tutte le agevolazioni fiscali e il 5 per mille. Un punto che genera confusione: il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni degli enti associativi è stato rinviato al 1° gennaio 2036 dal D.Lgs. 186/2025. Per l'IVA continuano ad applicarsi le regole vigenti.

La fine delle ONLUS e la transizione al RUNTS

Dal 1° gennaio 2026 la qualifica di ONLUS è definitivamente abrogata (art. 102, comma 2, CTS) e l’Anagrafe delle ONLUS ha cessato di esistere al 31 dicembre 2025. Le ONLUS che non si sono iscritte al RUNTS entro il 31 marzo 2026 perdono tutte le agevolazioni fiscali e il 5 per mille. Questo tema è approfondito nell’articolo dedicato “ONLUS e RUNTS: tutto quello che devi fare entro il 31 marzo 2026”.

Cosa non cambia (ancora): l’IVA rinviata al 2036

Un punto che genera confusione: il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni degli enti associativi, che doveva partire dal 2026, è stato rinviato al 1° gennaio 2036 dal D.Lgs. 186/2025. Questo significa che per l’IVA continuano ad applicarsi le regole vigenti — art. 4, commi 4 e seguenti, del D.P.R. 633/1972. La novità riguarda solo gli ETS in regime art. 86, ossia ODV e APS, che in caso di prestazioni di natura commerciale non addebitano più l’IVA in rivalsa, in quanto possono aderire ai regimi forfettari anche ai fini IVA, con i limiti sopra visti.

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