Forma Giuridica ETS

April 01, 2026

Forma Giuridica ETS

ODV, APS, fondazione, impresa sociale

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Le forme giuridiche ETS a confronto: la tabella comparativa

Sette persone fisiche, un atto costitutivo e una scelta che condizionerà i prossimi dieci anni: la forma giuridica del tuo Ente del Terzo Settore. Il Codice del Terzo Settore individua sette tipologie di ETS. La scelta si concentra su quattro opzioni: Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione Sociale (APS), Fondazione del Terzo Settore e Impresa Sociale (D.Lgs. 112/2017).

L'ODV richiede che i volontari siano la maggioranza dei soci con regime forfettario all'1%. L'APS opera a favore dei soci e terzi con coefficiente al 3%. La fondazione parte da un patrimonio minimo di 30.000 euro. L'impresa sociale è per chi fa impresa come attività prevalente, con utili reinvestiti non imponibili. I donatori dell'ODV detraggono il 35%, contro il 30% standard degli altri ETS.

ODV e APS: due modelli, due regimi fiscali

Nell'ODV i volontari devono essere la maggioranza e l'attività è prevalentemente gratuita (art. 32 CTS). Nell'APS le attività sono svolte a favore dei soci o di terzi (art. 35 CTS). Con il regime art. 86 CTS su 50.000 euro di ricavi: l'ODV ha reddito imponibile di 500 euro (1%), l'APS di 1.500 euro (3%). Per i donatori l'ODV offre detrazione al 35% contro il 30% dell'APS.

Fondazione e impresa sociale: quando convengono

La fondazione è la scelta naturale quando il progetto parte da un patrimonio. È l'unica tipologia ETS con amministratore unico ammesso. Non può accedere all'art. 86 ma usa l'art. 80 (coefficienti 7%-17%). L'impresa sociale è pensata per chi fa impresa come attività prevalente: gli utili reinvestiti non sono imponibili, aliquota ridotta del 5% per le forme societarie, e doppio incentivo per donatori e investitori.

Come si costituisce un ETS nel 2026

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Una piccola APS che svolge corsi in prevalenza con enti del territorio, che non poteva associare in quanto scuole o RSA; dal 2026 potrà adottare l’art. 86 rientrando nel regime forfettario per quanto riguarda l’Iva e le imposte. Nel 2025 per questi corsi essendo commerciali in quanto rivolti ai non soci, doveva emettere fattura con Iva al 22%. Inoltre, dal 2026, qualora l’attività venisse svolta in equilibrio economico (ricavi non superiori ai costi, compresi quelli indiretti), potrà essere decommercializzata ai sensi dell’art. 79 del CTS.

Qualificazione fiscale dell’ETS: commerciale o non commerciale?

Associazione non riconosciuta: scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate (200 euro + bolli), senza notaio. Associazione o fondazione riconosciuta: atto pubblico notarile (1.200-2.500 euro) più patrimonio minimo (15.000 euro associazioni, 30.000 euro fondazioni). Impresa sociale: segue le regole della forma giuridica adottata, va iscritta anche nel Registro Imprese.

Donazioni e detrazioni: l’art. 83 CTS ERA GIA’ IN VIGORE

Richiamando le regole riferite alle detrazioni fiscali, in caso di donazioni ed erogazioni liberali, disciplinate dall’art. 83 del CTS, le persone fisiche possono detrarre dall’IRPEF il 30% delle erogazioni liberali fino a 30.000 euro annui — percentuale che sale al 35% per le donazioni alle OdV. In alternativa, sia persone fisiche che enti e società possono dedurre dal reddito nel limite del 10% del reddito complessivo netto, senza tetto massimo assoluto. Detrazione e deduzione non sono cumulabili tra loro.

Queste agevolazioni si applicano solo alle erogazioni a favore di ETS iscritti al RUNTS — un motivo in più per completare l’iscrizione il prima possibile.

Requisito comune a tutti: lo statuto deve contenere le clausole obbligatorie del CTS (artt. 21 e 22), tra cui l'indicazione delle attività di interesse generale, l'assenza di scopo di lucro e le regole di devoluzione del patrimonio. Per l'adeguamento dello statuto esistente si rimanda alla guida dedicata. La scelta della forma giuridica condiziona il regime fiscale per i prossimi anni.

La fine delle ONLUS e la transizione al RUNTS

Dal 1° gennaio 2026 la qualifica di ONLUS è definitivamente abrogata (art. 102, comma 2, CTS) e l’Anagrafe delle ONLUS ha cessato di esistere al 31 dicembre 2025. Le ONLUS che non si sono iscritte al RUNTS entro il 31 marzo 2026 perdono tutte le agevolazioni fiscali e il 5 per mille. Questo tema è approfondito nell’articolo dedicato “ONLUS e RUNTS: tutto quello che devi fare entro il 31 marzo 2026”.

Cosa non cambia (ancora): l’IVA rinviata al 2036

Un punto che genera confusione: il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni degli enti associativi, che doveva partire dal 2026, è stato rinviato al 1° gennaio 2036 dal D.Lgs. 186/2025. Questo significa che per l’IVA continuano ad applicarsi le regole vigenti — art. 4, commi 4 e seguenti, del D.P.R. 633/1972. La novità riguarda solo gli ETS in regime art. 86, ossia ODV e APS, che in caso di prestazioni di natura commerciale non addebitano più l’IVA in rivalsa, in quanto possono aderire ai regimi forfettari anche ai fini IVA, con i limiti sopra visti.

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