RUNTS

April 01, 2026

Iscrizione RUNTS 2026

guida passo per passo

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BLOG DETAILS

Cosa ti serve prima di iniziare: il kit RUNTS

Dal 23 novembre 2021 il RUNTS è operativo, eppure a marzo 2026 migliaia di enti in Lombardia non hanno ancora completato l'iscrizione. La procedura è interamente telematica e si svolge sul portale del Ministero del Lavoro (servizi.lavoro.gov.it). Prima di accedere al portale, servono tre strumenti: SPID o CIE del legale rappresentante, PEC intestata all'ente e firma digitale del legale rappresentante.

I documenti necessari per l'iscrizione al RUNTS sono: atto costitutivo in formato PDF/A, statuto vigente adeguato al Codice del Terzo Settore con le clausole obbligatorie previste dal D.Lgs. 117/2017, ultimi due bilanci approvati con i verbali dell'assemblea, e eventuale documentazione per il riconoscimento della personalità giuridica. Tutti gli allegati devono essere in formato PDF/A con limite di 10 MB per file.

Procedura di iscrizione: i 5 passaggi

L'iscrizione si svolge in 5 passaggi: accesso al portale con SPID o CIE, selezione della sezione RUNTS (7 sezioni disponibili: ODV, APS, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso e altri ETS), compilazione del modulo con i dati dell'ente, caricamento dei documenti firmati digitalmente, e firma e invio dell'istanza. Riceverai una PEC di conferma con il numero di protocollo.

Costi, tempi e silenzio-assenso

L'iscrizione al RUNTS è gratuita. I costi indiretti sono l'adeguamento dello statuto (200-500 euro) e il notaio se necessario (800-2.000 euro). L'ufficio RUNTS ha 60 giorni per pronunciarsi. Se non si pronuncia entro 60 giorni, opera il silenzio-assenso: la domanda si intende accolta. Le ODV e APS sono esentate dall'imposta di registro e bollo per gli atti di adeguamento.

Serve il notaio? Domanda rifiutata: cosa fare

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Una piccola APS che svolge corsi in prevalenza con enti del territorio, che non poteva associare in quanto scuole o RSA; dal 2026 potrà adottare l’art. 86 rientrando nel regime forfettario per quanto riguarda l’Iva e le imposte. Nel 2025 per questi corsi essendo commerciali in quanto rivolti ai non soci, doveva emettere fattura con Iva al 22%. Inoltre, dal 2026, qualora l’attività venisse svolta in equilibrio economico (ricavi non superiori ai costi, compresi quelli indiretti), potrà essere decommercializzata ai sensi dell’art. 79 del CTS.

Qualificazione fiscale dell’ETS: commerciale o non commerciale?

Il notaio è necessario solo se l'ente vuole acquisire la personalità giuridica, è una fondazione, o è già un'associazione riconosciuta. Il notaio verifica la legalità di statuto e atto costitutivo, controlla la consistenza del patrimonio minimo (15.000 euro per le associazioni, 30.000 euro per le fondazioni) e deposita la pratica nel RUNTS entro 20 giorni dall'atto.

Donazioni e detrazioni: l’art. 83 CTS ERA GIA’ IN VIGORE

Richiamando le regole riferite alle detrazioni fiscali, in caso di donazioni ed erogazioni liberali, disciplinate dall’art. 83 del CTS, le persone fisiche possono detrarre dall’IRPEF il 30% delle erogazioni liberali fino a 30.000 euro annui — percentuale che sale al 35% per le donazioni alle OdV. In alternativa, sia persone fisiche che enti e società possono dedurre dal reddito nel limite del 10% del reddito complessivo netto, senza tetto massimo assoluto. Detrazione e deduzione non sono cumulabili tra loro.

Queste agevolazioni si applicano solo alle erogazioni a favore di ETS iscritti al RUNTS — un motivo in più per completare l’iscrizione il prima possibile.

Se l'ufficio RUNTS riscontra errori, assegna un termine di 30 giorni per completare o rettificare la documentazione. Dalla data di invio delle integrazioni, ripartono i 60 giorni. Se le integrazioni non vengono inviate entro 30 giorni, la domanda viene respinta. È possibile ripresentare una nuova domanda corretta o fare ricorso al TAR competente.

La fine delle ONLUS e la transizione al RUNTS

Dal 1° gennaio 2026 la qualifica di ONLUS è definitivamente abrogata (art. 102, comma 2, CTS) e l’Anagrafe delle ONLUS ha cessato di esistere al 31 dicembre 2025. Le ONLUS che non si sono iscritte al RUNTS entro il 31 marzo 2026 perdono tutte le agevolazioni fiscali e il 5 per mille. Questo tema è approfondito nell’articolo dedicato “ONLUS e RUNTS: tutto quello che devi fare entro il 31 marzo 2026”.

Cosa non cambia (ancora): l’IVA rinviata al 2036

Un punto che genera confusione: il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni degli enti associativi, che doveva partire dal 2026, è stato rinviato al 1° gennaio 2036 dal D.Lgs. 186/2025. Questo significa che per l’IVA continuano ad applicarsi le regole vigenti — art. 4, commi 4 e seguenti, del D.P.R. 633/1972. La novità riguarda solo gli ETS in regime art. 86, ossia ODV e APS, che in caso di prestazioni di natura commerciale non addebitano più l’IVA in rivalsa, in quanto possono aderire ai regimi forfettari anche ai fini IVA, con i limiti sopra visti.

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