RUNTS
April 01, 2026
ONLUS e RUNTS
scadenza 31 marzo 2026


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Perché il 31 marzo 2026 è la data che ogni ONLUS deve segnare in rosso
Dal 1° gennaio 2026 l'Anagrafe delle ONLUS non esiste più. Se la tua organizzazione era iscritta a quella Anagrafe, hai tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare domanda di iscrizione al RUNTS — pena la perdita di tutte le agevolazioni fiscali e l'obbligo di devolvere il patrimonio incrementale. L'articolo 102, comma 2 del Codice del Terzo Settore ha disposto la soppressione dell'Anagrafe delle ONLUS a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
L'iscrizione al RUNTS ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2026. La Circolare 1/E conferma che l'ente acquisisce la qualifica di ETS con decorrenza dall'inizio del periodo d'imposta, senza soluzione di continuità con la qualifica di ONLUS. Le operazioni effettuate dal 1° gennaio possono già beneficiare del regime fiscale ETS.
Conseguenze per le ONLUS non iscritte
Se la tua ONLUS non presenta domanda entro il 31 marzo 2026, le conseguenze sono pesanti: perdita di tutte le agevolazioni fiscali ONLUS, obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale, perdita del 5 per mille e perdita della deducibilità/detraibilità delle donazioni per i donatori. La detrazione IRPEF del 30% e la deducibilità IRES del 10% spettano solo per erogazioni a favore di ETS iscritti al RUNTS.
Patrimonio incrementale: come si calcola
L'obbligo devolutivo riguarda solo l'incremento patrimoniale maturato durante il periodo di iscrizione all'Anagrafe ONLUS. La formula: Patrimonio netto alla cessazione della qualifica ONLUS (31/12/2025) meno Patrimonio netto alla data di iscrizione all'Anagrafe ONLUS. Se il risultato è zero o negativo, non c'è alcun obbligo devolutivo.
5 per mille 2026 e silenzio dell'ufficio RUNTS
Una piccola APS che svolge corsi in prevalenza con enti del territorio, che non poteva associare in quanto scuole o RSA; dal 2026 potrà adottare l’art. 86 rientrando nel regime forfettario per quanto riguarda l’Iva e le imposte. Nel 2025 per questi corsi essendo commerciali in quanto rivolti ai non soci, doveva emettere fattura con Iva al 22%. Inoltre, dal 2026, qualora l’attività venisse svolta in equilibrio economico (ricavi non superiori ai costi, compresi quelli indiretti), potrà essere decommercializzata ai sensi dell’art. 79 del CTS.
Qualificazione fiscale dell’ETS: commerciale o non commerciale?
Per mantenere il 5 per mille senza interruzioni, servono due condizioni: presentare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026 con compilazione dei campi 5 per mille e IBAN, e risultare effettivamente iscritti al RUNTS entro il 31 dicembre 2026. Per molti enti il 5 per mille rappresenta il 15-20% del bilancio annuale.
Donazioni e detrazioni: l’art. 83 CTS ERA GIA’ IN VIGORE
Richiamando le regole riferite alle detrazioni fiscali, in caso di donazioni ed erogazioni liberali, disciplinate dall’art. 83 del CTS, le persone fisiche possono detrarre dall’IRPEF il 30% delle erogazioni liberali fino a 30.000 euro annui — percentuale che sale al 35% per le donazioni alle OdV. In alternativa, sia persone fisiche che enti e società possono dedurre dal reddito nel limite del 10% del reddito complessivo netto, senza tetto massimo assoluto. Detrazione e deduzione non sono cumulabili tra loro.
Queste agevolazioni si applicano solo alle erogazioni a favore di ETS iscritti al RUNTS — un motivo in più per completare l’iscrizione il prima possibile.
La presentazione tempestiva della domanda è sufficiente per accedere al regime transitorio. L'ufficio RUNTS ha 60 giorni per esaminare la richiesta. Se entro quel termine non arriva né un rigetto né una richiesta di integrazione, si applica il principio del silenzio-assenso (art. 54 CTS). In caso di diniego, l'ente dovrà rettificare le fatture già emesse in esenzione IVA.
La fine delle ONLUS e la transizione al RUNTS
Dal 1° gennaio 2026 la qualifica di ONLUS è definitivamente abrogata (art. 102, comma 2, CTS) e l’Anagrafe delle ONLUS ha cessato di esistere al 31 dicembre 2025. Le ONLUS che non si sono iscritte al RUNTS entro il 31 marzo 2026 perdono tutte le agevolazioni fiscali e il 5 per mille. Questo tema è approfondito nell’articolo dedicato “ONLUS e RUNTS: tutto quello che devi fare entro il 31 marzo 2026”.
Cosa non cambia (ancora): l’IVA rinviata al 2036
Un punto che genera confusione: il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni degli enti associativi, che doveva partire dal 2026, è stato rinviato al 1° gennaio 2036 dal D.Lgs. 186/2025. Questo significa che per l’IVA continuano ad applicarsi le regole vigenti — art. 4, commi 4 e seguenti, del D.P.R. 633/1972. La novità riguarda solo gli ETS in regime art. 86, ossia ODV e APS, che in caso di prestazioni di natura commerciale non addebitano più l’IVA in rivalsa, in quanto possono aderire ai regimi forfettari anche ai fini IVA, con i limiti sopra visti.


