Vai al contenuto
Dott. Paolo GhidoniApri e chiudi il menu
RUNTS1607 parole

ONLUS e RUNTS: cosa fare entro la scadenza del 31 marzo 2026

cosa fare entro il 31 marzo

Illustrazione in creta: un edificio con l'insegna ONLUS, una clessidra al centro e una porta con la scritta RUNTS, con figure in attesa

title: "ONLUS e RUNTS: cosa fare entro la scadenza del 31 marzo 2026" seoTitle: "ONLUS e RUNTS: la scadenza del 31 marzo 2026" seoDescription: "Scadenza 31 marzo 2026 per le ONLUS: cosa fare, patrimonio incrementale, 5 per mille. Guida del Dott. Ghidoni, commercialista Terzo Settore Brescia." subtitle: "cosa fare entro il 31 marzo" category: "RUNTS" datePublished: "2026-04-01" dateModified: "2026-04-01" coverImage: "/images/blog/onlus-runts-scadenza-2026/cover-onlus-runts-scadenza-2026.webp" coverAlt: "Illustrazione in creta: un edificio con l'insegna ONLUS, una clessidra al centro e una porta con la scritta RUNTS, con figure in attesa" related: ["fiscalita-ets-2026-guida-completa", "iscrizione-runts-2026-guida", "adeguamento-statuto-cts-guida-2026"] faq:

  • question: "Cosa succede se una ONLUS non si iscrive al RUNTS entro il 31 marzo 2026?" answer: "Perde tutte le agevolazioni fiscali previste per le ONLUS (art. 150 TUIR, D.Lgs. 460/1997) e sorge l’obbligo di devolvere il patrimonio incrementale — cioè la differenza tra il patrimonio netto alla cessazione della qualifica e quello alla data di prima iscrizione all’Anagrafe ONLUS. Se l’ente si scioglie, la devoluzione riguarda l’intero patrimonio."
  • question: "La ONLUS che si iscrive al RUNTS deve devolvere il patrimonio?" answer: "No. La Circolare 1/E (par. 5, pag. 103-104) chiarisce che l’iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026 non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente. Pertanto, non sorge alcun obbligo di devoluzione patrimoniale. Il passaggio avviene in continuità."
  • question: "Cosa si intende per “patrimonio incrementale” che le ONLUS devono devolvere?" answer: "È la differenza tra il patrimonio netto contabile alla data di cessazione della qualifica ONLUS (31/12/2025) e il patrimonio netto alla data di iscrizione all’Anagrafe. Se l’incremento è zero o negativo, non c’è obbligo di devoluzione. Il patrimonio pre-iscrizione resta all’ente (cfr. Circolare AE 59/E del 2007, par. 4)."
  • question: "L’iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo permette alle ONLUS di mantenere il 5 per mille?" answer: "Sì, a doppia condizione: domanda presentata entro il 31 marzo 2026 con compilazione dei campi 5 per mille e IBAN sulla piattaforma RUNTS, e iscrizione effettiva entro il 31 dicembre 2026. L’Agenzia delle Entrate ha già pubblicato l’elenco permanente 2026 con le ex ONLUS."
  • question: "Se la ONLUS presenta domanda entro il 31 marzo ma l’ufficio RUNTS non risponde, è tutelata?" answer: "Sì. La presentazione tempestiva della domanda è sufficiente per rientrare nel regime transitorio. L’ufficio ha 60 giorni per esaminare la richiesta. In assenza di riscontro, si applica il silenzio-assenso (art. 54 CTS). In caso di diniego successivo, l’ente dovrà rettificare le fatture emesse in esenzione IVA."

Dal 1° gennaio 2026 l’Anagrafe delle ONLUS non esiste più. Se la tua organizzazione era iscritta a quella Anagrafe, hai tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare domanda di iscrizione al RUNTS — pena la perdita di tutte le agevolazioni fiscali e l’obbligo di devolvere il patrimonio incrementale. La Circolare 1/E del 19 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito nel dettaglio le conseguenze e le procedure. In questa guida le analizzo punto per punto, con indicazioni operative per gli enti bresciani e lombardi che seguo quotidianamente.

Perché il 31 marzo 2026 è la data che ogni ONLUS deve segnare in rosso

L’articolo 102, comma 2 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) ha disposto la soppressione dell’Anagrafe delle ONLUS a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. In concreto, per le ONLUS con esercizio coincidente con l’anno solare, ciò significa che dal 1° gennaio 2026 la qualifica di ONLUS non esiste più (Circolare 1/E, par. 5, pag. 102).

Gli enti ancora iscritti all’Anagrafe al 31 dicembre 2025 che intendono acquisire la qualifica di ETS devono presentare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026 (art. 34, comma 3, D.M. 106/2020), indicando la sezione prescelta e allegando: atto costitutivo, statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del CTS e ultimi due bilanci approvati.

Il punto cruciale: l’iscrizione al RUNTS ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2026. La Circolare 1/E (par. 5, pag. 103) conferma che l’ente acquisisce la qualifica di ETS con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta, senza soluzione di continuità con la qualifica di ONLUS. Questo significa che le operazioni effettuate dal 1° gennaio possono già beneficiare del regime fiscale ETS, inclusa l’esenzione IVA ex art. 10 DPR 633/1972.

Conseguenze per le ONLUS non iscritte al RUNTS: cosa si perde davvero

Se la tua ONLUS non presenta domanda entro il 31 marzo 2026, le conseguenze sono pesanti e immediate:

Perdita di tutte le agevolazioni fiscali ONLUS. L’art. 150 del TUIR e gli articoli da 10 a 29 del D.Lgs. 460/1997 cessano di applicarsi. L’ente non potrà più godere dell’esenzione IRES sulle attività istituzionali, dell’esenzione dall’imposta di bollo, delle agevolazioni IVA. Sul piano pratico, per un’associazione di volontariato della provincia di Brescia che gestisce un centro diurno, questo può significare un aggravio fiscale di migliaia di euro l’anno.

Obbligo di devoluzione del patrimonio. La Circolare 1/E (par. 5, pag. 104) distingue due scenari. Se la ONLUS non presenta domanda e non si scioglie: deve devolvere il patrimonio incrementale, cioè l’incremento patrimoniale realizzato nei periodi d’imposta in cui l’ente è stato iscritto all’Anagrafe ONLUS (art. 101, comma 8 CTS). Se la ONLUS non presenta domanda e si scioglie: deve devolvere l’intero patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, previa richiesta di parere al Ministero del Lavoro.

Perdita del 5 per mille. Le ex ONLUS inserite nell’elenco permanente 2026 manterranno il beneficio solo se presentano domanda RUNTS entro il 31 marzo 2026 e risultano effettivamente iscritte entro il 31 dicembre 2026.

Perdita della deducibilità/detraibilità delle donazioni per i donatori. La detrazione IRPEF del 30% (fino a 30.000 €) e la deducibilità IRES del 10% spettano solo per erogazioni a favore di ETS iscritti al RUNTS (artt. 83 e 84 CTS).

| 📋 Dalla mia esperienza
Una ONLUS della provincia di Brescia che gestisce una casa di accoglienza per minori mi ha contattato a febbraio 2026. Aveva un patrimonio netto di 320.000 €, di cui circa 185.000 € accumulati durante il periodo di iscrizione all’Anagrafe ONLUS. Senza l’iscrizione al RUNTS, avrebbe dovuto devolvere quei 185.000 € a un altro ente. Abbiamo avviato la procedura di adeguamento statutario e presentato la domanda in 15 giorni lavorativi. Il punto: non è solo una questione di agevolazioni fiscali, è una questione di sopravvivenza dell’ente. | |---|

Patrimonio incrementale ONLUS: come si calcola e quando si devolve

Il concetto di “patrimonio incrementale” è uno dei più fraintesi dell’intera riforma. La Circolare 1/E (par. 5, pag. 104) e la Circolare AE 59/E del 2007 (par. 4) chiariscono il meccanismo: l’obbligo devolutivo riguarda solo l’incremento patrimoniale maturato durante il periodo di iscrizione all’Anagrafe ONLUS. Il patrimonio acquisito prima dell’iscrizione resta salvo.

La formula di calcolo:

Patrimonio incrementale = Patrimonio netto alla cessazione della qualifica ONLUS (31/12/2025) − Patrimonio netto alla data di iscrizione all’Anagrafe ONLUS

Se il risultato è zero o negativo, non c’è alcun obbligo devolutivo. Se è positivo, l’ente che continua ad operare senza iscriversi al RUNTS deve devolvere quella differenza a un ente con finalità analoghe.

Attenzione: non basta un semplice calcolo algebrico. Come evidenziato dalla dottrina (v. Studio Fondazione Notariato n. 32/2022), in presenza di immobili o rivalutazioni patrimoniali non correlate alle agevolazioni fiscali, è opportuno predisporre una perizia di stima che distingua gli incrementi effettivamente riconducibili al regime agevolato ONLUS.

Eccezione importante: i Trust e gli enti iscritti all’Anagrafe ONLUS che, per cause legate alla direzione e coordinamento (art. 4, comma 2 CTS), non possano assumere la qualifica di ETS, non sono tenuti alla devoluzione — a condizione che continuino a svolgere attività di interesse generale senza scopo di lucro (Circolare 1/E, par. 5, pag. 104-105, nota 170).

5 per mille 2026 e iscrizione RUNTS: la doppia scadenza da rispettare

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco permanente degli enti accreditati al 5 per mille 2026, che include le ONLUS iscritte all’Anagrafe al 31 dicembre 2025. Ma l’inserimento nell’elenco non basta per ricevere effettivamente il contributo.

Per mantenere il 5 per mille senza interruzioni, serve una doppia condizione:

  1. Presentare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026, compilando nella piattaforma RUNTS anche i campi relativi al 5 per mille e inserendo il proprio IBAN.

  2. Risultare effettivamente iscritti al RUNTS entro il 31 dicembre 2026. Se la domanda viene presentata ma l’iscrizione non si perfeziona entro fine anno, il contributo del 5 per mille non verrà erogato.

Per molti enti che seguo nell’area di Brescia e Bergamo, il 5 per mille rappresenta una voce di entrata significativa — in alcuni casi il 15-20% del bilancio annuale. Perdere questa fonte di finanziamento può compromettere progetti già avviati.

| 📋 Dalla mia esperienza
Un’associazione culturale di Bergamo, iscritta all’Anagrafe ONLUS dal 2009 con un bilancio annuo di circa 45.000 €, riceveva ogni anno circa 7.000 € dal 5 per mille. Il consiglio direttivo stava valutando se “valesse la pena” iscriversi al RUNTS, considerando i costi di adeguamento statutario. Ho fatto un’analisi costi-benefici: i costi una tantum dell’adeguamento (notaio, consulenza, adempimenti) erano circa 1.500-2.000 €. La perdita annuale del 5 per mille: 7.000 €. La risposta si è trovata da sola. | |---|

Silenzio dell’ufficio RUNTS: la ONLUS è tutelata?

Un tema che genera molta confusione: cosa succede se presento la domanda entro il 31 marzo ma l’ufficio RUNTS non risponde? La buona notizia: la presentazione tempestiva della domanda è sufficiente per accedere al regime transitorio. L’ufficio RUNTS territorialmente competente ha 60 giorni per esaminare la richiesta e, eventualmente, chiedere integrazioni documentali.

Se entro quel termine non arriva né un rigetto né una richiesta di integrazione, si applica il principio del silenzio-assenso (art. 54 CTS, in combinato con l’art. 20 della L. 241/1990). L’ente risulta iscritto.

Attenzione: non confondere il silenzio-assenso sulla nuova iscrizione con quello previsto per la trasmigrazione di ODV e APS (Nota Ministeriale 18655/2022). Si tratta di due procedure diverse. Per le ONLUS che presentano domanda ex novo al RUNTS, l’istruttoria viene effettuata. Il silenzio-assenso è una tutela, non una scorciatoia.

In caso di diniego dell’iscrizione, la Circolare 1/E (par. 5, pag. 103) precisa che l’ente dovrà rettificare le fatture già emesse in esenzione IVA, applicando il regime fiscale ordinario. Ecco perché, per gli enti della Lombardia e della provincia di Brescia che seguo, consiglio sempre di verificare con attenzione lo statuto prima di presentare la domanda.

Hai bisogno di assistenza per la transizione della tua ONLUS?

Ho predisposto alcuni documenti utili per guidare le ONLUS nel passaggio al RUNTS — una checklist degli adempimenti, un modello di delibera assembleare per l’adeguamento statutario e uno schema per il calcolo del patrimonio incrementale. Sono messi gratuitamente a disposizione degli enti che ne fanno richiesta.

Se la tua organizzazione ha sede a Brescia, Bergamo o in Lombardia e ha bisogno di una consulenza personalizzata sulla transizione ONLUS-RUNTS, sull’adeguamento dello statuto o sul calcolo del patrimonio da devolvere, puoi contattarmi per un appuntamento in studio a Brescia o in videochiamata.

| Dott. Paolo Ghidoni
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Specializzazione: Enti del Terzo Settore
Partner Certificato Il Sole 24 Ore
Brescia, Bergamo, Lombardia | |---|

Link interni suggeriti

→ Art. #1: Come funziona la fiscalità degli ETS dal 2026: guida completa (Pillar) — anchor: “fiscalità degli ETS dal 2026”

→ Art. #3: Come iscriversi al RUNTS nel 2026: guida passo per passo — anchor: “procedura di iscrizione al RUNTS”

→ Art. #8: Come adeguare lo statuto al Codice del Terzo Settore — anchor: “adeguare lo statuto al Codice del Terzo Settore”

→ Art. #9: Calendario scadenze ETS 2026 — anchor: “tutte le scadenze ETS 2026”

Fonti normative

  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 — Codice del Terzo Settore (artt. 5, 54, 79, 83, 84, 101, 102, 104)

  • D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 — Disciplina ONLUS (artt. 10-29)

  • D.M. 15 settembre 2020, n. 106 — Regolamento RUNTS (art. 34)

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 (par. 1.5, 1.6, 5)

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 59/E del 31 ottobre 2007 (par. 4)

  • Nota Ministero del Lavoro n. 18655 del 2022 (silenzio-assenso trasmigrazione)

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633 — Disciplina IVA (art. 10)

  • TUIR — D.P.R. 917/1986 (artt. 143, 148, 149, 150)

Domande frequenti su RUNTS

Cosa succede se una ONLUS non si iscrive al RUNTS entro il 31 marzo 2026?

Perde tutte le agevolazioni fiscali previste per le ONLUS (art. 150 TUIR, D.Lgs. 460/1997) e sorge l’obbligo di devolvere il patrimonio incrementale — cioè la differenza tra il patrimonio netto alla cessazione della qualifica e quello alla data di prima iscrizione all’Anagrafe ONLUS. Se l’ente si scioglie, la devoluzione riguarda l’intero patrimonio.

La ONLUS che si iscrive al RUNTS deve devolvere il patrimonio?

No. La Circolare 1/E (par. 5, pag. 103-104) chiarisce che l’iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026 non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente. Pertanto, non sorge alcun obbligo di devoluzione patrimoniale. Il passaggio avviene in continuità.

Cosa si intende per “patrimonio incrementale” che le ONLUS devono devolvere?

È la differenza tra il patrimonio netto contabile alla data di cessazione della qualifica ONLUS (31/12/2025) e il patrimonio netto alla data di iscrizione all’Anagrafe. Se l’incremento è zero o negativo, non c’è obbligo di devoluzione. Il patrimonio pre-iscrizione resta all’ente (cfr. Circolare AE 59/E del 2007, par. 4).

L’iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo permette alle ONLUS di mantenere il 5 per mille?

Sì, a doppia condizione: domanda presentata entro il 31 marzo 2026 con compilazione dei campi 5 per mille e IBAN sulla piattaforma RUNTS, e iscrizione effettiva entro il 31 dicembre 2026. L’Agenzia delle Entrate ha già pubblicato l’elenco permanente 2026 con le ex ONLUS.

Se la ONLUS presenta domanda entro il 31 marzo ma l’ufficio RUNTS non risponde, è tutelata?

Sì. La presentazione tempestiva della domanda è sufficiente per rientrare nel regime transitorio. L’ufficio ha 60 giorni per esaminare la richiesta. In assenza di riscontro, si applica il silenzio-assenso (art. 54 CTS). In caso di diniego successivo, l’ente dovrà rettificare le fatture emesse in esenzione IVA.

Dott. Paolo GhidoniDottore Commercialista e Revisore LegaleSpecializzato in Enti del Terzo SettoreProfessional Partner Il Sole 24 OreBrescia

Assisto associazioni, fondazioni, ODV e APS con studio a Brescia. Come lavoro e come si costruisce il preventivo: costi della consulenza.

Articoli correlati

Tutti gli articoli

Pronto a mettere in regola il tuo Ente?

Richiedi una consulenza gratuita e scopri come posso aiutarti.

SCRIVIMI ORA