Governance ETS
April 01, 2026
Organo Controllo ETS
obblighi, soglie e costi


BLOG DETAILS
Organo di controllo: quando è obbligatorio (art. 30 CTS)
Dal 2026 oltre 15.000 associazioni e fondazioni iscritte al RUNTS devono fare i conti con la nomina dell'organo di controllo e del revisore legale. Per le fondazioni è sempre obbligatorio. Per le associazioni, la nomina diventa obbligatoria quando per due esercizi consecutivi si superano almeno due dei tre limiti: totale attivo superiore a 110.000 euro, ricavi superiori a 220.000 euro, dipendenti medi superiori a 5 unità.
L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi i limiti non vengono più superati. Lo statuto può prevedere la nomina anche sotto soglia — una scelta consigliata per trasparenza e credibilità verso i finanziatori. È possibile nominare un organo monocratico (sindaco unico), la scelta più diffusa tra le piccole e medie associazioni.
Revisore legale: soglie art. 31 CTS
Le soglie per il revisore legale sono più alte: totale attivo superiore a 1.100.000 euro, ricavi superiori a 2.200.000 euro, dipendenti medi superiori a 12 unità. La L. 104/2024 ha innalzato le soglie originarie. Se l'organo di controllo è composto interamente da revisori legali, può svolgere anche la revisione — evitando la doppia nomina.
Differenza organo di controllo vs revisore e costi
L'organo di controllo vigila sulla gestione e la conformità allo statuto; il revisore verifica la correttezza del bilancio. Costi di mercato: sindaco unico per piccola associazione 1.500-3.500 euro/anno, collegio sindacale (3 membri) 5.000-10.000 euro/anno, revisore legale unico 3.000-8.000 euro/anno, società di revisione 8.000-20.000+ euro/anno.
Novità 2026: antiriciclaggio e norme CNDCEC
Una piccola APS che svolge corsi in prevalenza con enti del territorio, che non poteva associare in quanto scuole o RSA; dal 2026 potrà adottare l’art. 86 rientrando nel regime forfettario per quanto riguarda l’Iva e le imposte. Nel 2025 per questi corsi essendo commerciali in quanto rivolti ai non soci, doveva emettere fattura con Iva al 22%. Inoltre, dal 2026, qualora l’attività venisse svolta in equilibrio economico (ricavi non superiori ai costi, compresi quelli indiretti), potrà essere decommercializzata ai sensi dell’art. 79 del CTS.
Qualificazione fiscale dell’ETS: commerciale o non commerciale?
Le Norme di comportamento del CNDCEC del 18 febbraio 2026 introducono l'obbligo di adeguata verifica antiriciclaggio dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2007. La verifica va completata entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico. Il componente deve identificare il titolare effettivo, valutare il rischio di riciclaggio e conservare la documentazione per dieci anni.
Donazioni e detrazioni: l’art. 83 CTS ERA GIA’ IN VIGORE
Richiamando le regole riferite alle detrazioni fiscali, in caso di donazioni ed erogazioni liberali, disciplinate dall’art. 83 del CTS, le persone fisiche possono detrarre dall’IRPEF il 30% delle erogazioni liberali fino a 30.000 euro annui — percentuale che sale al 35% per le donazioni alle OdV. In alternativa, sia persone fisiche che enti e società possono dedurre dal reddito nel limite del 10% del reddito complessivo netto, senza tetto massimo assoluto. Detrazione e deduzione non sono cumulabili tra loro.
Queste agevolazioni si applicano solo alle erogazioni a favore di ETS iscritti al RUNTS — un motivo in più per completare l’iscrizione il prima possibile.
La Sesta Direttiva Antiriciclaggio UE (2024/1640), in fase di recepimento in Italia, amplierà ulteriormente gli obblighi: registro centralizzato dei titolari effettivi, accesso diretto delle autorità e soglie di segnalazione più stringenti. Per gli ETS strutturati con fondi europei questo significa predisporre procedure interne di compliance già dal 2026.
La fine delle ONLUS e la transizione al RUNTS
Dal 1° gennaio 2026 la qualifica di ONLUS è definitivamente abrogata (art. 102, comma 2, CTS) e l’Anagrafe delle ONLUS ha cessato di esistere al 31 dicembre 2025. Le ONLUS che non si sono iscritte al RUNTS entro il 31 marzo 2026 perdono tutte le agevolazioni fiscali e il 5 per mille. Questo tema è approfondito nell’articolo dedicato “ONLUS e RUNTS: tutto quello che devi fare entro il 31 marzo 2026”.
Cosa non cambia (ancora): l’IVA rinviata al 2036
Un punto che genera confusione: il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni degli enti associativi, che doveva partire dal 2026, è stato rinviato al 1° gennaio 2036 dal D.Lgs. 186/2025. Questo significa che per l’IVA continuano ad applicarsi le regole vigenti — art. 4, commi 4 e seguenti, del D.P.R. 633/1972. La novità riguarda solo gli ETS in regime art. 86, ossia ODV e APS, che in caso di prestazioni di natura commerciale non addebitano più l’IVA in rivalsa, in quanto possono aderire ai regimi forfettari anche ai fini IVA, con i limiti sopra visti.


