Fiscalità ETS

April 01, 2026

Regime Forfettario ETS

art. 80, art. 86, addio L. 398

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Addio Legge 398/1991: cosa cambia dal 2026

Dal 1° gennaio 2026 ogni ETS iscritto al RUNTS deve scegliere come tassare i propri ricavi commerciali. La Legge 398/1991 non è più disponibile e al suo posto il Codice del Terzo Settore offre due regimi forfettari: uno generale (art. 80) aperto a tutti gli enti non commerciali e uno speciale (art. 86) riservato a OdV e APS con ricavi fino a 85.000 euro. L'abrogazione colpisce anche le pro-loco, le bandistiche e le filodrammatiche.

L'unica eccezione: le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) che non si iscrivono al RUNTS possono continuare ad applicare la L. 398/91. Se la vostra associazione applicava la 398 nel 2025, dal 2026 dovete obbligatoriamente transitare al regime ordinario oppure optare per uno dei nuovi regimi forfettari del CTS.

Art. 80 CTS: regime forfettario generale

L'art. 80 introduce un regime forfettario aperto a tutti gli ETS non commerciali. I coefficienti di redditività per prestazioni di servizi sono: 7% fino a 130.000 euro, 10% da 130.001 a 300.000 euro, 17% oltre 300.000 euro. L'opzione è vincolante per almeno un triennio. Ai fini IVA restano le regole ordinarie: l'ente continua ad addebitare l'IVA in fattura.

Art. 86 CTS: super-forfettario per OdV e APS

L'art. 86 riserva a OdV e APS un regime esclusivo sia ai fini IRES che IVA. Requisiti: iscrizione RUNTS nella sezione OdV o APS e ricavi non superiori a 85.000 euro. Il coefficiente è dell'1% per le OdV e del 3% per le APS. Include esonero da scritture contabili, ISA, certificazione corrispettivi e fatturazione attiva. L'IVA non è addebitata né detratta.

Tabella comparativa: quale regime conviene

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Una piccola APS che svolge corsi in prevalenza con enti del territorio, che non poteva associare in quanto scuole o RSA; dal 2026 potrà adottare l’art. 86 rientrando nel regime forfettario per quanto riguarda l’Iva e le imposte. Nel 2025 per questi corsi essendo commerciali in quanto rivolti ai non soci, doveva emettere fattura con Iva al 22%. Inoltre, dal 2026, qualora l’attività venisse svolta in equilibrio economico (ricavi non superiori ai costi, compresi quelli indiretti), potrà essere decommercializzata ai sensi dell’art. 79 del CTS.

Qualificazione fiscale dell’ETS: commerciale o non commerciale?

Su 80.000 euro di ricavi da servizi con costi di 50.000 euro e IRES al 24%: regime ordinario produce IRES di 7.200 euro, l'art. 80 produce IRES di 1.344 euro (reddito 5.600 euro al 7%), l'art. 86 OdV produce IRES di 192 euro (reddito 800 euro all'1%), l'art. 86 APS produce IRES di 576 euro (reddito 2.400 euro al 3%). Il risparmio per un'OdV rispetto all'ordinario è di 7.008 euro.

Donazioni e detrazioni: l’art. 83 CTS ERA GIA’ IN VIGORE

Richiamando le regole riferite alle detrazioni fiscali, in caso di donazioni ed erogazioni liberali, disciplinate dall’art. 83 del CTS, le persone fisiche possono detrarre dall’IRPEF il 30% delle erogazioni liberali fino a 30.000 euro annui — percentuale che sale al 35% per le donazioni alle OdV. In alternativa, sia persone fisiche che enti e società possono dedurre dal reddito nel limite del 10% del reddito complessivo netto, senza tetto massimo assoluto. Detrazione e deduzione non sono cumulabili tra loro.

Queste agevolazioni si applicano solo alle erogazioni a favore di ETS iscritti al RUNTS — un motivo in più per completare l’iscrizione il prima possibile.

Quando l'art. 80 batte l'art. 86: se un'APS supera la soglia di 85.000 euro, l'art. 86 non è disponibile. Con 120.000 euro di ricavi l'art. 80 produce IRES di 2.016 euro. Il vantaggio dell'art. 86 non è solo nell'IRES ma soprattutto nell'IVA: con l'art. 86 non si addebita né si detrae. Per enti con pochi acquisti IVA, il risparmio netto può essere di 2.000-3.000 euro l'anno.

La fine delle ONLUS e la transizione al RUNTS

Dal 1° gennaio 2026 la qualifica di ONLUS è definitivamente abrogata (art. 102, comma 2, CTS) e l’Anagrafe delle ONLUS ha cessato di esistere al 31 dicembre 2025. Le ONLUS che non si sono iscritte al RUNTS entro il 31 marzo 2026 perdono tutte le agevolazioni fiscali e il 5 per mille. Questo tema è approfondito nell’articolo dedicato “ONLUS e RUNTS: tutto quello che devi fare entro il 31 marzo 2026”.

Cosa non cambia (ancora): l’IVA rinviata al 2036

Un punto che genera confusione: il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni degli enti associativi, che doveva partire dal 2026, è stato rinviato al 1° gennaio 2036 dal D.Lgs. 186/2025. Questo significa che per l’IVA continuano ad applicarsi le regole vigenti — art. 4, commi 4 e seguenti, del D.P.R. 633/1972. La novità riguarda solo gli ETS in regime art. 86, ossia ODV e APS, che in caso di prestazioni di natura commerciale non addebitano più l’IVA in rivalsa, in quanto possono aderire ai regimi forfettari anche ai fini IVA, con i limiti sopra visti.

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