Scadenze ETS
April 01, 2026
Scadenze ETS 2026
calendario completo


BLOG DETAILS
Il calendario completo: tutte le scadenze ETS 2026 mese per mese
Il 31 marzo 2026 non è l'unica scadenza che il tuo ETS deve segnare in agenda. Il 2026 è il primo anno di piena operatività del Titolo X del CTS e porta con sé un calendario fitto: iscrizione RUNTS per le ex-ONLUS, deposito bilancio, accreditamento 5x1000, scelta del regime forfettario. Le date principali: 31 marzo (ONLUS al RUNTS e Modello EAS), 10 aprile (5x1000), 30 aprile (approvazione bilancio), 30 giugno (deposito bilancio e bilancio sociale), 31 ottobre (dichiarazione redditi e opzione forfettario).
La scadenza del 31 marzo 2026 è doppiamente critica: le ONLUS devono presentare domanda RUNTS e le associazioni non iscritte al RUNTS devono trasmettere il Modello EAS per le variazioni. Per le ex-ONLUS il termine è perentorio: la mancata iscrizione comporta la perdita di tutte le agevolazioni e l'obbligo di devolvere il patrimonio incrementale. Gli ETS iscritti al RUNTS sono esonerati dal Modello EAS.
Aprile-giugno: 5x1000, bilancio e bilancio sociale
Gli ETS già iscritti con flag 5x1000 attivo e IBAN comunicato sono automaticamente accreditati. I nuovi ETS presentano istanza entro il 10 aprile. Accreditamento tardivo possibile entro il 30 settembre con sanzione di 250 euro. L'assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile, il deposito RUNTS va effettuato entro il 30 giugno. Il bilancio sociale è obbligatorio sopra 1 milione di euro di entrate.
Secondo semestre: dichiarazione e regime forfettario
Entro il 31 ottobre 2026 gli ETS presentano la dichiarazione dei redditi (Modello Redditi ENC) ed esercitano l'opzione per il regime forfettario. Due regimi: art. 80 CTS (coefficienti 5%-17%) e art. 86 CTS (1% OdV, 3% APS, ricavi fino a 85.000 euro). L'opzione vincola per tre esercizi. Entro fine anno: aggiornamento elenco soci e volontari nel RUNTS e verifica test di commercialità art. 79.
Adempimenti continuativi e comunicazioni al RUNTS
Una piccola APS che svolge corsi in prevalenza con enti del territorio, che non poteva associare in quanto scuole o RSA; dal 2026 potrà adottare l’art. 86 rientrando nel regime forfettario per quanto riguarda l’Iva e le imposte. Nel 2025 per questi corsi essendo commerciali in quanto rivolti ai non soci, doveva emettere fattura con Iva al 22%. Inoltre, dal 2026, qualora l’attività venisse svolta in equilibrio economico (ricavi non superiori ai costi, compresi quelli indiretti), potrà essere decommercializzata ai sensi dell’art. 79 del CTS.
Qualificazione fiscale dell’ETS: commerciale o non commerciale?
Le variazioni di dati (sede, rappresentante legale, attività, patrimonio) vanno comunicate al RUNTS entro 30 giorni dall'evento. La mancata comunicazione può portare a diffide e sospensione. Per le raccolte fondi occasionali serve un rendiconto specifico da allegare al bilancio. Le raccolte per un massimo di due eventi annuali godono di regime fiscale agevolato.
Donazioni e detrazioni: l’art. 83 CTS ERA GIA’ IN VIGORE
Richiamando le regole riferite alle detrazioni fiscali, in caso di donazioni ed erogazioni liberali, disciplinate dall’art. 83 del CTS, le persone fisiche possono detrarre dall’IRPEF il 30% delle erogazioni liberali fino a 30.000 euro annui — percentuale che sale al 35% per le donazioni alle OdV. In alternativa, sia persone fisiche che enti e società possono dedurre dal reddito nel limite del 10% del reddito complessivo netto, senza tetto massimo assoluto. Detrazione e deduzione non sono cumulabili tra loro.
Queste agevolazioni si applicano solo alle erogazioni a favore di ETS iscritti al RUNTS — un motivo in più per completare l’iscrizione il prima possibile.
Il 2026 è un anno di transizione fondamentale per tutti gli ETS. La Circolare 1/E del 19 febbraio 2026 ha chiarito le regole applicative del Titolo X. Per gli enti con esercizio solare, tutti gli adempimenti si concentrano tra marzo e ottobre. Pianificare le scadenze con anticipo è essenziale per evitare la perdita di agevolazioni.
La fine delle ONLUS e la transizione al RUNTS
Dal 1° gennaio 2026 la qualifica di ONLUS è definitivamente abrogata (art. 102, comma 2, CTS) e l’Anagrafe delle ONLUS ha cessato di esistere al 31 dicembre 2025. Le ONLUS che non si sono iscritte al RUNTS entro il 31 marzo 2026 perdono tutte le agevolazioni fiscali e il 5 per mille. Questo tema è approfondito nell’articolo dedicato “ONLUS e RUNTS: tutto quello che devi fare entro il 31 marzo 2026”.
Cosa non cambia (ancora): l’IVA rinviata al 2036
Un punto che genera confusione: il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni degli enti associativi, che doveva partire dal 2026, è stato rinviato al 1° gennaio 2036 dal D.Lgs. 186/2025. Questo significa che per l’IVA continuano ad applicarsi le regole vigenti — art. 4, commi 4 e seguenti, del D.P.R. 633/1972. La novità riguarda solo gli ETS in regime art. 86, ossia ODV e APS, che in caso di prestazioni di natura commerciale non addebitano più l’IVA in rivalsa, in quanto possono aderire ai regimi forfettari anche ai fini IVA, con i limiti sopra visti.


