Fiscalità ETS

April 01, 2026

Test Commercialità ETS

art. 79 CTS guida operativa

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La formula del test: corrispettivi, costi effettivi e contributi PA

Dal 1° gennaio 2026 ogni ETS iscritto al RUNTS deve fare i conti con una domanda concreta: le mie attività di interesse generale sono commerciali o non commerciali ai fini IRES? La risposta dipende dal test di commercialità previsto dall'art. 79, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 117/2017. La regola base è semplice: un'attività è non commerciale quando i corrispettivi percepiti non superano i costi effettivi sostenuti.

I costi effettivi comprendono tutti i costi diretti, indiretti e generali imputabili all'attività, inclusi quelli finanziari e tributari. Non rientrano i costi figurativi come il valore del volontariato. I contributi pubblici con natura corrispettiva vanno sommati ai corrispettivi degli utenti. Le sovvenzioni e le liberalità pubbliche non entrano nel lato ricavi del test.

La soglia del 6%: tolleranza triennale

Il comma 2-bis dell'art. 79 prevede un margine di flessibilità: l'attività resta non commerciale se i ricavi non superano di oltre il 6% i costi effettivi, per non più di tre periodi d'imposta consecutivi. Al quarto anno l'ente deve rientrare. Se in uno qualsiasi dei tre anni il margine supera il 6%, l'attività si qualifica immediatamente come commerciale.

Test per singola attività o per l'intero ente

Il test si applica a ciascuna attività di interesse generale. Per attività omogenee il test può essere effettuato in modo unitario. Gli ETS con ricavi non superiori a 300.000 euro possono considerare tutte le attività di interesse generale come un'unica attività. La ripartizione dei costi promiscui va effettuata in base al rapporto tra i ricavi di ciascun settore.

La bilancia virtuale del comma 5 e costi figurativi

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Una piccola APS che svolge corsi in prevalenza con enti del territorio, che non poteva associare in quanto scuole o RSA; dal 2026 potrà adottare l’art. 86 rientrando nel regime forfettario per quanto riguarda l’Iva e le imposte. Nel 2025 per questi corsi essendo commerciali in quanto rivolti ai non soci, doveva emettere fattura con Iva al 22%. Inoltre, dal 2026, qualora l’attività venisse svolta in equilibrio economico (ricavi non superiori ai costi, compresi quelli indiretti), potrà essere decommercializzata ai sensi dell’art. 79 del CTS.

Qualificazione fiscale dell’ETS: commerciale o non commerciale?

Oltre al test per singola attività, esiste la bilancia virtuale dell'art. 79, comma 5: l'ETS diventa commerciale se i proventi da attività commerciali superano le entrate non commerciali. Le sponsorizzazioni, pur essendo commerciali e imponibili, non rilevano nella bilancia. In via transitoria, per i primi due periodi d'imposta, il mutamento opera dal periodo successivo.

Donazioni e detrazioni: l’art. 83 CTS ERA GIA’ IN VIGORE

Richiamando le regole riferite alle detrazioni fiscali, in caso di donazioni ed erogazioni liberali, disciplinate dall’art. 83 del CTS, le persone fisiche possono detrarre dall’IRPEF il 30% delle erogazioni liberali fino a 30.000 euro annui — percentuale che sale al 35% per le donazioni alle OdV. In alternativa, sia persone fisiche che enti e società possono dedurre dal reddito nel limite del 10% del reddito complessivo netto, senza tetto massimo assoluto. Detrazione e deduzione non sono cumulabili tra loro.

Queste agevolazioni si applicano solo alle erogazioni a favore di ETS iscritti al RUNTS — un motivo in più per completare l’iscrizione il prima possibile.

I costi figurativi del volontariato non rientrano tra i costi effettivi del test di commercialità. Tuttavia rilevano nel calcolo dei limiti delle attività diverse e nella bilancia virtuale come proventi figurativi. Il calcolo si effettua moltiplicando le ore di attività prestate dai volontari per la retribuzione oraria lorda prevista dal CCNL per la corrispondente qualifica.

La fine delle ONLUS e la transizione al RUNTS

Dal 1° gennaio 2026 la qualifica di ONLUS è definitivamente abrogata (art. 102, comma 2, CTS) e l’Anagrafe delle ONLUS ha cessato di esistere al 31 dicembre 2025. Le ONLUS che non si sono iscritte al RUNTS entro il 31 marzo 2026 perdono tutte le agevolazioni fiscali e il 5 per mille. Questo tema è approfondito nell’articolo dedicato “ONLUS e RUNTS: tutto quello che devi fare entro il 31 marzo 2026”.

Cosa non cambia (ancora): l’IVA rinviata al 2036

Un punto che genera confusione: il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni degli enti associativi, che doveva partire dal 2026, è stato rinviato al 1° gennaio 2036 dal D.Lgs. 186/2025. Questo significa che per l’IVA continuano ad applicarsi le regole vigenti — art. 4, commi 4 e seguenti, del D.P.R. 633/1972. La novità riguarda solo gli ETS in regime art. 86, ossia ODV e APS, che in caso di prestazioni di natura commerciale non addebitano più l’IVA in rivalsa, in quanto possono aderire ai regimi forfettari anche ai fini IVA, con i limiti sopra visti.

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