Fiscalità ETS

April 01, 2026

Test Commercialità ETS

art. 79 CTS guida operativa

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La formula del test: corrispettivi, costi effettivi e contributi PA

Dal 1° gennaio 2026 ogni ETS iscritto al RUNTS deve fare i conti con una domanda concreta: le mie attività di interesse generale sono commerciali o non commerciali ai fini IRES? La risposta dipende dal test di commercialità previsto dall'art. 79, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 117/2017. La regola base è semplice: un'attività è non commerciale quando i corrispettivi percepiti non superano i costi effettivi sostenuti.

I costi effettivi comprendono tutti i costi diretti, indiretti e generali imputabili all'attività, inclusi quelli finanziari e tributari. Non rientrano i costi figurativi come il valore del volontariato. I contributi pubblici con natura corrispettiva vanno sommati ai corrispettivi degli utenti. Le sovvenzioni e le liberalità pubbliche non entrano nel lato ricavi del test.

La soglia del 6%: tolleranza triennale

Il comma 2-bis dell'art. 79 prevede un margine di flessibilità: l'attività resta non commerciale se i ricavi non superano di oltre il 6% i costi effettivi, per non più di tre periodi d'imposta consecutivi. Al quarto anno l'ente deve rientrare. Se in uno qualsiasi dei tre anni il margine supera il 6%, l'attività si qualifica immediatamente come commerciale.

Test per singola attività o per l'intero ente

Il test si applica a ciascuna attività di interesse generale. Per attività omogenee il test può essere effettuato in modo unitario. Gli ETS con ricavi non superiori a 300.000 euro possono considerare tutte le attività di interesse generale come un'unica attività. La ripartizione dei costi promiscui va effettuata in base al rapporto tra i ricavi di ciascun settore.

La bilancia virtuale del comma 5 e costi figurativi

Oltre al test per singola attività, esiste la bilancia virtuale dell'art. 79, comma 5: l'ETS diventa commerciale se i proventi da attività commerciali superano le entrate non commerciali. Le sponsorizzazioni, pur essendo commerciali e imponibili, non rilevano nella bilancia. In via transitoria, per i primi due periodi d'imposta, il mutamento opera dal periodo successivo.

I costi figurativi del volontariato non rientrano tra i costi effettivi del test di commercialità. Tuttavia rilevano nel calcolo dei limiti delle attività diverse e nella bilancia virtuale come proventi figurativi. Il calcolo si effettua moltiplicando le ore di attività prestate dai volontari per la retribuzione oraria lorda prevista dal CCNL per la corrispondente qualifica.

FAQ sul test di commercialità ETS

L'attività è non commerciale se i corrispettivi non superano i costi effettivi. La soglia del 6% consente un margine per tre anni consecutivi. I contributi pubblici corrispettivi entrano nel calcolo, quelli a fondo perduto no. Il test si fa per singola attività e poi per l'intero ente con la bilancia virtuale del comma 5. I costi figurativi del volontariato non rientrano nel test. Dott. Paolo Ghidoni, Commercialista e Revisore Legale, Brescia.

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