Fiscalità ETS
July 8, 2026
Costi figurativi e volontari: perché entro il 30 giugno gli ETS devono fare questo passaggio (e dove si applica davvero)
guida pratica per ETS e volontari


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Perché i costi figurativi dei volontari contano per la qualifica ETS
Entro il 30 giugno gli enti del Terzo Settore con esercizio coincidente con l’anno solare devono depositare il bilancio nel RUNTS. È una scadenza che torna ogni anno. E ogni anno, in queste settimane, mi arrivano le stesse domande: come gestiamo i volontari nel bilancio? Dobbiamo registrare le ore? Contano davvero? Contano, ma solo in un punto preciso del sistema CTS. Vale la pena capire esattamente dove, e dove invece non hanno alcun effetto.
Jessica Pettinacci e Stefania Pugliese, in un articolo pubblicato dal Sole 24 Ore il 20 maggio 2026, mettono il dito su un punto preciso: i costi figurativi del volontariato sono una leva concreta per mantenere la qualifica di ETS. Il DM 107/2021 stabilisce che le attività diverse si considerano secondarie quando i relativi ricavi non superano, alternativamente, il 30% delle entrate complessive dell’ente oppure il 66% dei costi complessivamente sostenuti dall’ente. È proprio in quel 66% — il denominatore del secondo parametro — che entrano i costi figurativi dei volontari.
Un perimetro preciso: dove vale (e dove non vale) questo meccanismo
È il punto più facile da fraintendere, e quindi quello su cui vale la pena essere espliciti: la valorizzazione dei costi figurativi rileva esclusivamente nel computo del test di secondarietà delle attività diverse previsto dall’art. 6 CTS e dal DM 107/2021. Non si tratta di un costo reale dell’ente. Tre conseguenze pratiche da tenere a mente: Non ha rilevanza fiscale: non è un costo deducibile e non incide sul calcolo del reddito imponibile dell’ente, sia esso in regime forfettario o ordinario. Non entra nel risultato gestionale ordinario: secondo l’OIC 35 va esposto “in calce” al rendiconto gestionale, cioè come informazione aggiuntiva fuori dai totali di costo e di proventi che determinano il risultato dell’esercizio. Non ha alcuna funzione al di fuori della verifica di secondarietà: non serve, ad esempio, a sostenere il test di prevalenza delle attività di interesse generale ex art. 5 CTS, né incide su altri adempimenti fiscali o civilistici dell’ente. In sintesi: i costi figurativi sono una leva reale, ma circoscritta a un solo calcolo. Usarli correttamente significa prima di tutto saperne riconoscere i confini.
Come si calcola il costo figurativo: il metodo ore x CCNL
Il costo figurativo si calcola applicando alle ore effettivamente prestate dai volontari i valori della retribuzione oraria lorda prevista dai CCNL per la corrispondente qualifica professionale. È il cosiddetto “costo di sostituzione”: il valore che l’ente avrebbe dovuto sostenere per remunerare quella prestazione in assenza del contributo volontario. Questo valore, una volta stimato e documentato, può essere incluso nel computo dei costi complessivi dell’ente ai soli fini del test di secondarietà, sia per i volontari non occasionali che per quelli occasionali. Il risultato è che il denominatore di quel rapporto si allarga. Un denominatore più grande abbassa il rapporto tra ricavi da attività diverse e costi totali. E un rapporto più basso protegge la qualifica — ma, di nuovo, soltanto in relazione a quella specifica verifica. Una cosa da fare bene, a monte di tutto: tenere traccia delle ore.
Il registro dei volontari: perché registrare anche gli occasionali
L’articolo 17 del CTS rende obbligatoria la tenuta del registro dei volontari per i non occasionali. Ma l’articolo del Sole 24 Ore lo dice chiaramente: anche per i volontari occasionali, pur senza un obbligo formale di iscrizione, sarebbe opportuno predisporre sistemi interni di rilevazione delle ore svolte. Anche queste prestazioni possono essere valorizzate ai fini del test di secondarietà. Registrarle è una leva legale che si ha tutto il diritto di usare, purché resti chiaro l’ambito in cui produce effetto.
Come esporre i costi figurativi nel rendiconto e nella relazione di missione. Secondo l’OIC 35, i costi figurativi vanno riportati in calce al rendiconto gestionale come valori stimati, con una funzione informativa significativa — non come voce che si somma ai costi effettivamente sostenuti e contabilizzati. Il DM 5 marzo 2020 aggiunge che, qualora questi valori vengano esposti nel rendiconto, la relazione di missione deve contenere un apposito prospetto illustrativo con separata evidenza dei costi figurativi relativi ai volontari iscritti al registro ex art. 17 CTS. È il modo con cui l’ente racconta, in termini economici oltre che narrativi, il valore reale di ciò che produce — senza che questo dato si confonda con le poste del rendiconto gestionale propriamente contabilizzate.
Domande frequenti
Il bilancio come strumento di monitoraggio sulla compliance La conclusione dell’articolo del Sole 24 Ore è quella che condivido di più. Il bilancio dovrebbe essere uno strumento effettivo di monitoraggio sulla compliance dell’ente rispetto al CTS, oltre che un adempimento da depositare entro scadenza. I costi figurativi dei volontari sono esattamente questo: un indicatore del valore reale prodotto dall’ente e una leva concreta — ma circoscritta al test di secondarietà — per proteggere la propria qualifica. Usarla bene richiede un buon registro, la consapevolezza del suo perimetro di applicazione, e qualcuno che sappia come valorizzarlo correttamente. Domande frequenti Quando è obbligatorio il bilancio sociale per un ETS? È obbligatorio per gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 1 milione di euro (art. 14 D.Lgs. 117/2017); è sempre dovuto per le imprese sociali e i Centri di servizio per il volontariato. Sotto soglia resta uno strumento di trasparenza fortemente consigliato. Come si calcola il costo figurativo dei volontari? Si moltiplicano le ore prestate per il costo orario lordo del CCNL corrispondente alla mansione, raggruppando i volontari per attività omogenea. Il criterio va documentato in una nota metodologica e mantenuto coerente negli anni. Il valore ottenuto rileva esclusivamente ai fini del test di secondarietà delle attività diverse (art. 6 CTS, DM 107/2021): non è un costo fiscalmente deducibile né un componente del risultato gestionale ordinario. I costi figurativi dei volontari possono essere usati anche fuori dal test di secondarietà delle attività diverse? No. La loro rilevanza è circoscritta a quel calcolo. Non hanno effetto sul test di prevalenza delle attività di interesse generale ex art. 5 CTS, non sono deducibili fiscalmente e non vanno sommati ai costi reali del rendiconto gestionale: vi figurano solo in calce, come dato extracontabile a fini informativi. I costi figurativi dei volontari vanno inseriti nel rendiconto gestionale? Secondo l’OIC 35 vanno rilevati in calce al rendiconto gestionale come valori stimati, distinti dalle voci di costo effettivamente contabilizzate. Nel bilancio sociale servono a rappresentare il reale apporto del volontariato all’ente e alla comunità. Che differenza c’è tra l’aggiornamento dei volontari al RUNTS e il bilancio sociale? Sono due adempimenti distinti. L’aggiornamento al RUNTS è un dato anagrafico annuale. Il bilancio sociale è un documento di rendicontazione dell’impatto. Entrambi ruotano attorno alla scadenza del 30 giugno e i dati devono essere coerenti tra loro. È obbligatorio valorizzare economicamente i volontari nel bilancio sociale? Per gli enti tenuti al bilancio sociale, le Linee guida (DM 4 luglio 2019) chiedono di dare conto dei volontari: la valorizzazione dei costi figurativi è la modalità con cui questo avviene concretamente. Per gli enti sotto soglia resta il modo più efficace per dimostrare il proprio impatto, sempre nei limiti informativi descritti sopra.
