Fiscalità ETS
July 8, 2026
Impresa sociale 2026: Il nuovo regime fiscale e la detassazione degli utili accantonati a riserva


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La novità del 2026: l'art. 18 del dlgs 112/2017 è ora operativo
Dal 1° gennaio 2026 alle imprese sociali è applicabile la nuova disciplina fiscale recata dal dlgs 112/2017. Una norma attesa da anni. Perché la sua efficacia era subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, e ora quella fase è superata. Come riepilogato da Bruno Pagamici su ItaliaOggi Sette del 18 maggio 2026, questa è una delle novità più rilevanti per chi gestisce o sta valutando di costituire un'impresa sociale. Vale la pena conoscerne i contorni con precisione.
Questa è la novità fiscale più concreta per le imprese sociali nel 2026. L'art. 18 del dlgs 112/2017 prevede la non imponibilità delle somme destinate a riserva ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto. In pratica: gli utili accantonati a riserva e reinvestiti nello svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'impresa sociale non concorrono alla formazione del reddito di periodo. La disciplina si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Cos'è l'impresa sociale e chi può acquisire la qualifica
L'impresa sociale non è una forma civilistica a sé stante ma una "qualifica", ovvero una modalità specifica del fare impresa che prescinde dalla forma giuridica dell'organizzazione che la assume. Possono acquisire la qualifica tutti gli enti privati sia del Libro I del codice civile (associazioni, fondazioni, comitati) che del Libro V (società sia di capitali che di persone), con l'eccezione delle società con socio unico persona fisica. Come precisato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dalla Fondazione nazionale commercialisti, l'impresa sociale può operare attraverso qualsiasi forma societaria, ovvero attraverso configurazioni giuridiche che non hanno scopo di lucro. Per assumere la qualifica, l'ente deve esercitare in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 112/2017, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale.
Impresa sociale e cooperativa sociale: qual è la differenza
È un punto che genera spesso confusione, e vale la pena chiarirlo. La cooperativa sociale è impresa sociale di diritto, ma con una forte impronta mutualistica, caratterizzata dal requisito della mutualità prevalente, con l'obiettivo di favorire i soci. L'impresa sociale è invece orientata esclusivamente all'interesse generale. In sostanza: tutte le cooperative sociali sono imprese sociali, ma non tutte le imprese sociali sono cooperative sociali.
Le agevolazioni per chi investe nelle imprese sociali
Il comma 3 dell'art. 18 del dlgs 112/2017 prevede agevolazioni anche per chi investe nelle imprese sociali. Le persone fisiche possono detrarre dall'Irpef lorda un importo pari al 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più società, incluse le cooperative, che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni. L'investimento ha dei massimali annui e deve essere mantenuto per almeno cinque anni.
Per i soggetti Ires è prevista invece una deduzione dalla base imponibile pari al 30% della somma investita.
Il bilancio sociale: un obbligo specifico per le imprese sociali
A differenza degli altri ETS, per le imprese sociali il bilancio sociale è obbligatorio a prescindere dal superamento di soglie dimensionali. Il documento deve essere pubblicato sul sito internet e depositato presso il Registro imprese entro il 30 giugno di ogni anno. Deve documentare l'impegno nel perseguimento dell'interesse generale e includere informazioni specifiche: il rispetto dei parametri retributivi, l'esito del monitoraggio dell'organo di controllo, il coinvolgimento degli stakeholder. Questo adempimento è spesso sottovalutato nei primi anni di attività. Ma è un elemento che permette di rappresentare adeguatamente le attività svolte, pertanto può essere utile sia in termini di promozione dell’Ente, sia in termini di eventuali accertamenti, in quanto racconta nel dettaglio le attività di interesse generale svolte e non solo. Domande frequenti Chi può acquisire la qualifica di impresa sociale? Tutti gli enti privati, sia del Libro I che del Libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro. Sono escluse le società con socio unico persona fisica. Dal 2026 gli utili delle imprese sociali sono detassati? Gli utili accantonati a riserva e destinati all'attività statutaria non concorrono alla formazione del reddito di periodo, ai sensi dell'art. 18 del dlgs 112/2017, applicabile dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2025. Qual è la differenza tra impresa sociale e cooperativa sociale? La cooperativa sociale è impresa sociale di diritto, ma con impronta mutualistica. L'impresa sociale è orientata esclusivamente all'interesse generale. Tutte le cooperative sociali sono imprese sociali, ma non viceversa. Il bilancio sociale è obbligatorio per tutte le imprese sociali? Sì, a prescindere dalle soglie dimensionali. Deve essere depositato al Registro imprese entro il 30 giugno di ogni anno. Chi può detrarre le somme investite in un'impresa sociale? Le persone fisiche possono detrarre il 30% dell'investimento dall'Irpef lorda, entro determinati massimali e devono mantenerlo, per almeno cinque anni. I soggetti Ires possono dedurre il 30% dalla base imponibile. Se stai valutando di costituire un'impresa sociale o vuoi capire come si applica concretamente il nuovo regime fiscale alla tua situazione, scrivimi. Ci confrontiamo.
