Fiscalità ETS

July 15, 2026

IRAP ed ETS 2026

clausola di salvaguardia art. 82-bis

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Qual era il problema: il doppio binario tra IRES e IRAP

Dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il nuovo regime fiscale degli enti del Terzo Settore. E con esso è emerso un problema concreto che rischiava di penalizzare proprio gli enti più impegnati sul territorio: quelli con tanti lavoratori, tanti costi di personale, tanta attività reale. Il decreto Omnibus sulla riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei ministri, ha introdotto l’art. 82-bis nel Codice del Terzo Settore per neutralizzarlo. Come spiegato da Maria Carla De Cesari e Gabriele Sepio su Il Sole 24 Ore del 10 giugno 2026, si tratta di una clausola di salvaguardia che merita di essere conosciuta da chiunque gestisca un ente del Terzo Settore.

Per capire perché serviva la clausola, bisogna capire il problema che risolve. Il decreto IRAP (446/1997) prevede modalità diverse di calcolo della base imponibile a seconda che il soggetto sia un ente commerciale o non commerciale. Per gli enti commerciali la base è il valore della produzione. Per gli enti non commerciali la base è determinata prevalentemente sui costi del personale: retribuzioni, compensi, altri costi. Con il nuovo regime fiscale del Codice del Terzo Settore, molti enti che prima erano qualificati come commerciali ai fini del TUIR si ritrovano ora qualificati come non commerciali. Una trasformazione positiva sul piano dell’IRES. Ma che sul piano dell’IRAP rischiava di tradursi in un aumento dell’imposta dovuta. Il motivo è preciso: gli enti con elevata intensità di lavoro e struttura organizzativa fondata sull’impiego di personale, passando alla sfera non commerciale, sarebbero stati tassati IRAP prevalentemente sui costi del personale. Con aggravi potenzialmente molto significativi.

La soluzione: l’art. 82-bis del CTS

Per evitare questo risultato, il decreto correttivo ha introdotto l’art. 82-bis nel Codice del Terzo Settore. La disposizione stabilisce che per gli enti del Terzo Settore, diversi dalle imprese sociali, la qualificazione fiscale dell’attività ai fini IRAP continui a essere determinata sulla base delle disposizioni del TUIR. In pratica: i criteri IRAP restano ancorati al TUIR, non seguono il nuovo sistema di qualificazione fiscale del Codice del Terzo Settore. I nuovi criteri di non commercialità del CTS continuano a esplicare i propri effetti nel solo ambito dell’IRES. La norma si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in coincidenza con l’avvio del nuovo regime fiscale degli ETS. Ne deriva un sistema in cui i due comparti normativi operano parallelamente. Ciò richiede agli enti particolare attenzione nel tenere distinte le valutazioni sulla qualificazione fiscale delle proprie attività ai fini IRES e ai fini IRAP.

Perché questa norma era necessaria

La clausola di salvaguardia risponde a una delle principali richieste avanzate dagli operatori del settore negli ultimi mesi. Il Viceministro dell’Economia Maurizio Leo aveva preannunciato l’intervento ad Assisi il 16 maggio 2026, nel corso del roadshow che l’Agenzia delle Entrate sta effettuando in tutta Italia per presentare il fisco del Terzo Settore. L’obiettivo dichiarato era preservare l’attività e la capacità delle realtà del Terzo Settore di operare per la collettività. Ad Assisi era stata portata anche la testimonianza del Serafico, ente ecclesiastico che si occupa di persone con disabilità: la presidente Francesca Di Maolo aveva quantificato l’aggravio IRAP in centinaia di migliaia di euro. Un caso concreto che ha reso evidente la portata del problema.

Cosa significa nella pratica per il tuo ente

Se il tuo ente è iscritto al RUNTS o sta completando l’iscrizione, e svolge attività con un numero significativo di lavoratori dipendenti, questa norma riguarda direttamente il modo in cui calcoli e versi l’IRAP. Tre cose da verificare con il tuo consulente: come viene qualificata la tua attività ai fini IRES secondo il nuovo regime CTS; come viene qualificata la stessa attività ai fini IRAP secondo il TUIR; se le due qualificazioni divergono, quali effetti concreti produce questa divergenza sulla tua base imponibile IRAP.

Negli enti che seguo nell’area bresciana, questo è uno dei temi su cui la riforma del 2026 richiede maggiore attenzione operativa. Il doppio binario IRES/IRAP non è intuitivo, e richiede un presidio preciso per evitare errori nel dichiarativo.

Domande frequenti

Cosa è la clausola di salvaguardia IRAP per gli ETS? È la disposizione introdotta dall’art. 82-bis del CTS con il decreto correttivo della riforma fiscale. Stabilisce che per gli ETS diversi dalle imprese sociali, la qualificazione fiscale ai fini IRAP continui a essere determinata secondo le regole del TUIR, non secondo il nuovo sistema del Codice del Terzo Settore. Dal 2026 gli ETS pagano più IRAP? Dipende dalla situazione del singolo ente. La clausola di salvaguardia dell’art. 82-bis è stata introdotta proprio per neutralizzare il rischio di aumento dell’IRAP per gli enti che passano dalla sfera commerciale a quella non commerciale con il nuovo regime fiscale. Si applica dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025. La clausola vale anche per le imprese sociali? No. L’art. 82-bis si applica agli enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali. Le imprese sociali seguono una disciplina specifica. Cosa cambia tra IRES e IRAP per gli ETS dal 2026? I nuovi criteri di non commercialità del Codice del Terzo Settore si applicano ai fini IRES. Ai fini IRAP i criteri restano ancorati al TUIR. I due comparti operano parallelamente e richiedono valutazioni distinte. Se vuoi capire come questa norma si applica concretamente alla situazione del tuo ente, scrivimi. Ci confrontiamo.

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