Fiscalità ETS
July 24, 2026
ODV e APS: regime forfettario IVA 2026
guida pratica al regime art. 86 CTS


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La fine dell’era della legge 398/91 per ODV e APS
C’è una domanda che mi arriva con frequenza crescente in questi mesi, soprattutto dagli enti che hanno fatto il passaggio al Codice del Terzo settore a inizio anno: ‘Ma noi l’IVA la mettiamo ancora in fattura o no?’ La risposta, per molte ODV e APS, è no. E capire perché, e soprattutto come gestire la transizione, è esattamente quello che vale la pena chiarire.
Per decenni, la legge 398/91 è stata il punto di riferimento fiscale per buona parte del mondo associativo italiano. Un regime semplice, forfettario, che permetteva di gestire le attività commerciali con pochi adempimenti e un calcolo dell’IVA su base forfettaria al 50%. Dal 1 gennaio 2026, quel regime non si applica più alle ODV e alle APS che accedono al Codice del Terzo settore. Per queste realtà, il riferimento è ora il nuovo sistema fiscale del Codice, con i suoi regimi forfettari agli articoli 80 e 86. La legge 398/91 sopravvive solo per le associazioni e società sportive dilettantistiche che non aderiscono al Terzo settore. Per tutti gli altri, si volta pagina.
Il regime dell’art. 86 CTS: cos’è e chi può accedervi
Per le ODV e le APS con ricavi commerciali annui non superiori a 85.000 euro, il regime di riferimento è quello dell’art. 86 del Codice del Terzo settore. Il primo elemento da capire bene è come si calcola questa soglia. Non si considerano tutte le entrate dell’ente, ma solo quelle che si qualificano come commerciali ai fini delle imposte sui redditi secondo i nuovi criteri dell’art. 79 del Codice. Un ente con entrate corrispettive totali anche molto superiori a 85.000 euro può tranquillamente rientrare nel regime se la parte qualificata come commerciale resta sotto quella soglia. Questo cambia il paradigma rispetto alla legge 398/91, dove la soglia si calcolava diversamente. Vale la pena fare una verifica puntuale sulla propria situazione, senza dare per scontato di rientrare o di essere esclusi.
L’IVA che non si applica: effetti concreti
Il regime dell’art. 86 è in continuità con la legge 398/91 sul fronte Ires: il reddito imponibile si determina in modo forfettario. Sul fronte IVA, però, la differenza è sostanziale. Mentre la legge 398/91 prevedeva una detrazione forfettaria IVA al 50% sulle operazioni commerciali, il nuovo regime dell’art. 86 prevede di fatto la disapplicazione dell’imposta. Non una riduzione, una disapplicazione. In termini operativi questo significa: niente fattura con IVA, niente dichiarazione IVA annuale, niente registrazione delle fatture, niente certificazione dei corrispettivi. Come ha chiarito la circolare 1/E del 2026 dell’Agenzia delle Entrate, le fatture emesse in questo regime riportano il codice natura N2.2.
Il punto critico: chi ha continuato con il vecchio regime nel 2026
Qui sta la questione più delicata, e quella su cui vedo più incertezza tra gli enti che seguo. Dal 1 gennaio 2026, la legge 398/91 non si applica più a ODV e APS. Ma non tutti gli enti si sono adeguati subito. Alcuni hanno continuato per inerzia a emettere fatture con IVA al 50%, esattamente come facevano prima. Questo comportamento, se mantenuto, crea un problema: le fatture emesse nel 2026 con IVA al 50% sono formalmente errate. L’ente che si trova in questa situazione deve emettere note di credito a storno per quelle fatture, e allinearsi al nuovo regime. Se invece l’ente non ha i requisiti per l’art. 86 del Codice, cioè supera la soglia dei ricavi commerciali, deve emettere nuove fatture con l’applicazione dell’IVA ordinaria. Non il 50% forfettario, l’aliquota piena di legge per il tipo di operazione. Dalla mia esperienza, questo è esattamente il tipo di situazione che si scopre tardi, spesso quando si va a fare la dichiarazione annuale. Meglio verificare adesso.
C’è un altro aspetto tecnico che vale la pena non trascurare: la rettifica della detrazione IVA sui beni ammortizzabili acquistati nel vecchio regime. Quando un ente cambia regime IVA, i beni ammortizzabili acquistati in precedenza con detrazione IVA devono essere riconsiderati. Se l’ente è passato da un regime con IVA, anche forfettaria, a uno senza IVA, l’art. 19-bis2 del DPR 633/1972 prevede una rettifica della detrazione originariamente operata. Non è un adempimento automatico, e non è sempre dovuto: dipende dal tipo di bene, dall’anno di acquisto, dal periodo di rettifica residuo. Ma è un elemento che chi tiene la contabilità dell’ente deve verificare nel momento del cambio di regime.
Split payment, verifica della soglia e passaggi operativi
Lo split payment si applica ai fornitori della Pubblica Amministrazione che operano in regime IVA ordinario. Non si applica a chi opera in regime forfettario. Dal momento che il regime dell’art. 86 del Codice prevede la disapplicazione dell’IVA, gli enti ODV e APS che adottano questo regime sono esonerati dallo split payment nelle fatture verso la PA. Attenzione però agli enti associativi diversi da ODV e APS, o a quelli con ricavi commerciali superiori agli 85.000 euro: per loro si attiva lo split payment, con versamento dell’IVA ordinaria direttamente da parte della PA. La riforma fiscale del Terzo settore porta con sé semplificazioni reali. Il regime dell’art. 86 è una di queste: meno adempimenti, meno complessità IVA, meno burocrazia per gli enti più piccoli. Ma ogni cambio di regime porta con sé una fase di transizione che va gestita. Le note di credito da emettere, la rettifica dei beni ammortizzabili, la verifica della soglia di accesso, il codice natura corretto in fattura: sono tutti passaggi che sembrano dettagli ma che, se trascurati, creano problemi concreti. Per gli enti dell’area bresciana che stanno affrontando questo passaggio, sono disponibile per un confronto. Meglio chiarire ora che correggere dopo.
